CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32981 – Lo svolgimento di mansioni inferiori rispetto alla qualifica posseduta non legittima la perpetuazione dell’inadempimento datoriale, ed anzi costituisce violazione dell’art. 2103 c.c. l’assegnazione di nuove mansioni non corrispondenti al livello di inquadramento, anche se equivalenti a quelle precedentemente svolte