CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39667 – In tema di liquidazione dell’IVA di gruppo, trattandosi di procedura che semplifica gli obblighi di dichiarazione e di versamento del tributo, consentendo compensazioni infragruppo altrimenti escluse, ai fini dell’adesione al relativo regime è necessario che il contribuente manifesti espressamente di volersene avvalere con espressa dichiarazione di volontà, senza che possa darsi l’equipollenza di alcun comportamento concludente. Inoltre costituisce un “posterius” rispetto all’esatto adempimento della prestazione delle garanzie richieste dagli artt. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 6 d.m. 13 dicembre 1979, la cui mancata (o inesatta) esecuzione comporta la mancata liberazione del debitore e l’obbligo dell’esecuzione dell’originaria prestazione pecuniaria