CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4223
Tributi – ICI – Aree demaniali in concessione – Banchine, terminal, piazzali per ricezione imbarco e sbarco delle merci – Rapporto funzionale dell’area scoperta per lo svolgimento l’attività di impresa – Applicazione dell’imposta
Ritenuto che
1. Consorzio B. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova avverso l’avviso di accertamento nr. 531775/2007 ICI riguardante la maggiore imposta dovuta in relazione al compendio di aree demaniali coperte e scoperte possedute dal Consorzio nella veste di concessionario.
2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo esenti da ICI per l’anno 2007 le aree scoperte in quanto a tali superfici, utilizzate come banchine, terminal, piazzali per ricezione imbarco e sbarco delle merci e da classificare come rientranti nella categoria E1, l’imposta non avrebbe dovuto applicarsi.
Sull’appello principale dell’Ente territoriale locale e su quello incidentale del contribuente la Commissione Regionale della Liguria confermava l’impugnata sentenza rilevando che l’area demaniale non costituente fabbricato non potesse essere assoggettata a tributo non rientrando in nessuna delle categorie di beni (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) il cui possesso costituisce il presupposto dell’imposta.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Genova svolgendo due motivi. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte né sono state depositate memorie.
Considerato in diritto
1 Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione di legge (d.lvo 504/1992 artt. 1, 3 e 5) dm nr. 28/1998 art.2. Omessa pronuncia. motivazione erronea, incongrua inconferente.
In particolare, ricorrendo uno stretto e necessario rapporto funzionale dell’area scoperta per lo svolgimento l’attività di impresa di prestazione di servizi portuali di terminalista esercitata dal Consorzio, viene evidenziata la sussistenza del presupposto dell’imposta costituito dal possesso di immobili strumentali all’attività imprenditoriale.
1.1 Con la seconda censura è dedotta violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 2 commi 4 e segg. DL nr. 262/2006 e del relativo regolamento attuativo, provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007; art. 8 dpr 1142/1949, artt 3 e 7 d.lvo 504/1992). Motivazione erronea ed incongrua.
La sentenza, a giudizio della ricorrente, nel negare all’area scoperta destinata all’attività imprenditoriale qualsiasi rilevanza ai fini ICI si sarebbe posta in palese contrasto con il complesso delle norme sopra citate e dalle circolari dell’Agenzia del Territorio dal quale si ricava il principio secondo il quale sarebbero ricomprese le unità immobiliari “stazioni” censibili nel gruppo E 1, esente da imposta solamente quegli immobili e le loro porzioni strettamente strumentali all’area di trasporto mentre le aree destinate ad esercizi commerciali, immobili a destinazione ricettiva o altro pur ricompresi nel recinto di una stazione o aereoporto avrebbero essere censiti sulla base delle loro caratteristiche intrinseche derivanti dalla loro destinazione oggettiva e reale.
2. I motivi, scrutinabili congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati.
3. Oggetto del contendere è la tassabilità o meno di un’area portuale scoperta (la «calata» B.) utilizzata dalle società imprenditrici « terminaliste» facenti parte dal Consorzio B.,concessionario del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2° della legge nr. 504/1992 «presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa».
3.1 La tesi sostenuta dal Consorzio nei giudizi di merito ed accolta dalla CTP è che, essendo l’area portuale classificabile nella categoria E1 che include «stazioni per servizi di trasporto terrestri marittimi ed aerei » troverebbe applicazione il regime esonerativo previsto dall’art. 7, 1 comma lett. b) che riconosce l’esenzione dell’imposta ai «fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastali da E1 a E9»
3.2 La qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.. .).con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rendono sostanzialmente incommerciabili e estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale.
3.3 Una conferma di tale impostazione è data dall’art. 2 comma 4 della I. 262/2006 a tenore del quale «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».
Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria «E», da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale.
3.4 Ne consegue che per un corretto censimento catastale dell’area portuale non può essere utilizzato il criterio formale ed astratto della localizzazione che viene prospettato dal Consorzio ma è necessario accertare se lo svolgimento dell’attività del terminalista venga esercitata secondo parametri imprenditoriali.
E’ inoltre irrilevante che le attività «portuali» siano di pubblico interesse.
3.5 L’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell’impresa commerciale.
3.6 La giurisprudenza di questo Collegio, proprio con riferimento alle aree portuali scoperte ha avuto modo di precisare che in tema di ICI « ciò che conta ai fini dell’imposizione è che l’area in considerazione sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito»(Cass. 10031/2017, 1369/2017, 20259/2017, 20026/2015).
Non è, infatti, escluso l’esistenza del presupposto impositivo in relazione ad una area per il semplice fatto che sulla stessa non insista un edificio.
Ciò che importa è accertare se l’area scoperta sia indispensabile al concessionario del bene demaniale, operatore economico privato, per svolgere appieno, in forma privatistica ed esclusiva, la propria attività imprenditoriale di imbarco e sbarco delle merci e le collaterali ed accessorie operazioni.
L’autonomia funzionale e reddituale del sito oggetto di controversia comporta che l’immobile destinato ad uso commerciale e/o industriale non possa essere classato in categoria E con conseguente esenzione dell’imposta ai sensi dell’art. 7, 1 comma lett. b) d.lvo 504/1992.
3.7 E’, infatti, insegnamento di questa Corte, (con richiamo ad una disciplina sopravvenuta ai fatti di causa, ma esplicativa di una regola già individuabile in precedenza )quello secondo cui «In tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare >> (Cass. n. 20026/15).
3.8 La CTP, nel limitare il regime applicativo dell’ICI solo ai fabbricati esistenti escludendo l’assoggettabilità dell’area al tributo per il solo fatto di essere scoperta , ha fornito una erronea interpretazione dell’art. 1 comma 2 legge nr. 504/1992.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione.
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