CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3603
Tributi – Accertamento doganale – Termine dilatorio a difesa del contribuente per la formulazione di osservazioni o richieste – cd. “prova di resistenza” – Obbligo di motivazione del rigetto da parte dell’Ufficio – Esclusione
Rilevato che
L’odierna contribuente, quale responsabile solidale in regime di rappresentanza indiretta dell’importatore per il recupero di diritti di confine (dazi e IVA), ha impugnato due avvisi di rettifica, emessi in data 22.10.2012 e 10.12.2012 a seguito di procedimenti di revisione a posteriori e relativi a importazioni di tessuti dell’anno 2008, per le quali era stato contestato all’importatore il contrabbando intraispettivo mediante «sottofatturazione fraudolenta», nonché l’irregolare introduzione in deposito IVA quali importazioni definitive e non immissioni in libera pratica, in quanto estratte con autofattura da un soggetto «cartiera» e, quindi, con finalità di evasione dell’imposta, con conseguente recupero di dazi e IVA non assolta all’uscita dei beni dal deposito fiscale;
che la CTP di La Spezia ha accolto il ricorso rilevando carenza di legittimazione attiva dell’Agenzia delle Dogane e che la CTR della Liguria, con sentenza del 17 febbraio 2016, ha rigettato l’appello e accolto l’appello incidentale di parte contribuente, osservando che:
– l’avviso di rettifica è nullo per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale in violazione degli artt. 12, comma 7, I. 27 luglio 2000, n. 212 e 11 d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374, non trattandosi di verifica a tavolino e non avendo l’Ufficio motivato l’atto alla luce delle osservazioni presentate da parte contribuente;
– non sussiste omessa motivazione in ordine alla questione della legittimità degli atti impugnati in relazione alla accertata sottofatturazione, trattandosi di questione assorbita nella statuizione inerente il deposito IVA con la quale è stata ritenuta l’estraneità dello spedizioniere doganale agli adempimenti IVA, essendo l’IVA evasa IVA interna che deve essere assolta al momento dell’estrazione dei beni dal deposito IVA;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente;
Considerato che
con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto applicazione della suddetta disposizione, dichiarando la nullità dell’avviso; rileva l’Ufficio ricorrente come il contribuente ha contestato la omessa valutazione delle osservazioni difensive presentate dal contribuente, rilevando come non risultino agli atti le osservazioni del contribuente; rileva come l’amministrazione avesse l’obbligo di valutare le osservazioni, ma non anche quello di motivare tali valutazioni; deduce come l’inosservanza del termine a difesa rilevi se ed in quanto ciò sia di concreto pregiudizio per il contribuente, in ossequio alla norma di cui all’art. 21 – octies, comma 2, I. 7 agosto 1990, n. 241 (non invocata quale paradigma normativo a sostegno del motivo), nonché in ossequio al principio secondo cui in materia di tributi armonizzati occorra la cd. «prova di resistenza» in relazione alla prospettazione di quali sarebbero le questioni che si sarebbero dedotte durante la fase amministrativa;
che risulta dagli atti che il verbale del procedimento di revisione è stato emesso in data 31.01.2012, vigente il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (in vigore dal 24.01.2012), che ha inserito il comma 4-bis all’art. 11 d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374, secondo cui «dopo il rilascio […] della copia del verbale delle operazioni compiute […] l’operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall’Ufficio doganale prima della notifica dell’avviso di cui al successivo comma 5»;
che tale disposizione, pur non essendo espressamente indicata dal ricorrente, è applicabile al caso di specie, come nota anche il controricorrente, stante il principio di cui all’art. 113 cod. proc. civ. (iura novit curia), in quanto disposizione che regola il contraddittorio preventivo in materia doganale;
che tale disposizione richiede che sia assicurato un termine dilatorio a difesa del contribuente, affinché il contribuente possa formulare le proprie osservazioni o richieste, al fine di consentire all’amministrazione di poterle valutare, ma non richiede, sotto pena di nullità, un obbligo di motivazione da parte dell’amministrazione in ordine al rigetto delle osservazioni e richieste presentate;
che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto nullo l’avviso di rettifica per mancato rispetto del contraddittorio, fondato sul fatto che «l’ufficio non ha tenuto assolutamente conto» delle osservazioni del contribuente non avendo espressamente motivato sul punto, non si è attenuta al suddetto principio;
che è, conseguentemente, assorbita ogni valutazione in ordine alla rilevanza delle osservazioni presentate in sede procedimentale alla luce della norma di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, risultando preliminare la questione della insussistenza della nullità dell’avviso di rettifica per omessa motivazione dell’Ufficio circa le osservazioni del contribuente;
che il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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