CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3634
Contributi pretesi dall’INPS – Gestione artigiani – Termine decennale di prescrizione – Valore probatorio che deve riconoscersi al verbale di accertamento
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato l’opposizione proposta da V.S. avverso la cartella esattoriale recante l’importo di vecchie lire 4.930.988 a titolo di contributi pretesi dall’INPS per la gestione artigiani relativamente agli anni 1990, 1991 e 1998 e di vecchie lire 732.922.616 a titolo di contributi per i lavoratori dipendenti per il periodo dal giugno 1985 al febbraio 1995.
2. La Corte argomentava che correttamente il Tribunale aveva applicato alla fattispecie il termine decennale di prescrizione in luogo di quello quinquennale in vigore dall’ 1.1.1996, in ragione della norma di cui all’art. 3 comma 9 della I. n. 335 del 1995 ed in virtù del fatto che I’ accertamento ispettivo da cui aveva tratto origine la pretesa impositiva era stato notificato al S. il 27/10/1995. Inoltre, riteneva che il Tribunale avesse correttamente valutato le deposizioni testimoniali assunte dagli ispettori verbalizzanti, alla luce del valore probatorio che deve riconoscersi al verbale di accertamento e la cui efficacia di prova non risultava diminuita dalla circostanza che in esso non risultassero trascritte le dichiarazioni raccolte dal verbalizzante, il quale aveva confermato di aver proceduto alla redazione dell’atto dopo aver sentito i dipendenti presenti e raffrontato quanto da essi riferito con la documentazione aziendale. Né poteva avere valore in senso contrario il diverso contenuto delle deposizioni rese in giudizio dai lavoratori, alla luce non solo dei possibili condizionamenti da parte del datore di lavoro, ma anche della maggiore precisione che contraddistingue le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti nella specie peraltro risalenti a molti anni addietro.
3. Per la cassazione della sentenza V.S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. L’INPS, anche quale mandatario di SCCI s.p.a., si è costituito con procura speciale in calce alla copia notificata nel ricorso, mentre Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
4. Come primo motivo di ricorso il S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 commi 9 e 10 della I. n. 335 del 1995 per non avere la sentenza ritenuto prescritto il credito vantato sia per contributi che per somme aggiuntive. Sostiene che il verbale di accertamento non sarebbe atto idoneo a determinare il perdurante regime di prescrizione decennale né l’interruzione della prescrizione, essendo stato prodotto agli atti del giudizio solo dalla parte opponente e non anche dall’INPS e non avendo l’INPS dimostrato di averlo notificato. Aggiunge che tale verbale non avrebbe potuto valere come atto interruttivo della prescrizione per le sanzioni civili e le obbligazioni accessorie. Aggiunge che l’INPS non aveva compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione dei crediti successivamente all’iscrizione a ruolo della pretesa contributiva.
5. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2697 c.c., della I. n. 689 del 1981, art. 23 comma 12, nonché error in procedendo ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Il ricorrente lamenta che la fondatezza del credito contributivo sia stata ritenuta sulla sola base del contenuto dell’accertamento ispettivo, che neppure riportava il preciso contenuto delle dichiarazioni, senza tenere conto delle dichiarazioni rese in senso contrario dai lavoratori interessati.
6. Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’ art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, ha aggiunto al comma 10 che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di «atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nei rispetto della normativa preesistente».
7. Questa Corte ha già chiarito che con l’inciso «procedure iniziate» (che non ha riguardo ad atti interruttivi della prescrizione, ma a vicende che, per espressa volontà di legge, conservano l’applicazione del vecchio termine prescrizionale decennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della detta legge n. 335 del 1995, v. Cass. S.U. n. 6173 del 07/03/2008) il legislatore ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l’instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocabilmente al conseguimento della pretesa creditoria (cfr. Cass. n. 11529/2013, Cass. n. 46/2009, Cass. n. 1468/2004, Cass. n. 12822/2002). Deve trattarsi di atti univocamente finalizzati al recupero dell’evasione contributiva, proprio in virtù dell’intento del legislatore di realizzare un «effetto annuncio» idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti (come precisato da Cass. 06/07/2015, n. 13831). Sulla scorta di tali principi, è stato ritenuto atto idoneo anche la redazione di verbali di accertamento meramente interni (Cass. n. 11529 del 2013, cit. ), sicché certamente tale era l’accertamento ispettivo valorizzato dal giudice di merito.
8. Il secondo motivo, che nella sostanza formula una critica alla ricostruzione delle risultanze fattuali operato dal giudice di merito, è parimenti infondato.
Occorre premettere che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introdotta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla I. n. 134 del 2012, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, né può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito. Secondo le S.U., l’omesso esame deve quindi riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), non un mezzo di prova il cui esito si lamenti travisato e male interpretato.
9. E’ però da escludere che nel caso ci si trovi innanzi a una delle indicate patologie estreme dell’apparato argomentativo, considerato che gli aspetti valorizzati nel ricorso sono stati tutti esaminati dalla Corte territoriale, ma ritenuti superati dalle ulteriori risultanze o comunque non decisivi. Ne deriva che sotto nessun profilo la motivazione può dirsi omessa, né può quindi procedersi in questa sede a nuova valutazione delle medesime circostanze.
10. Occorre inoltre qui ribadire che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n. 23800 del 07/11/2014). Pur non essendo forniti di efficacia probatoria privilegiata in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese da terzi, né in ordine alla veridicità del contenuto di quanto agli ispettori riferito, i verbali dei pubblici ufficiali possono fornire utili elementi di valutazione anche sotto tale aspetto nell’eventuale successivo giudizio di opposizione, costituendo elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi (Cass. n. 15208 del 03/07/2014).
11. Ne discende che sfugge al sindacato di legittimità la valutazione compiuta dal giudice di merito che ha valorizzato le dichiarazioni rese dagli informatori agli ispettori, confrontandole con le ulteriori emergenze processuali, tra cui le deposizioni testimoniali rese in giudizio, e fornendo dell’esito di tale valutazione compiuta motivazione, sindacabile nei soli limiti del novellato articolo 360 n. 5 c.p.c.
12. Non vi è stata pertanto alcuna violazione dell’onere della prova, ma una valutazione complessiva delle risultanze acquisite.
13. Segue coerente il rigetto del ricorso.
14. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.
15. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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