CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15490
Tributi – Società agricola – Esercizio di attività commerciale – Riqualificazione reddito d’impresa – Contabilità tipica di impresa commerciale
Premesso che
1. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione regionale della Sicilia, in data 22 febbraio 2011, con la quale è stato annullato l’avviso di accertamento di un maggior reddito per l’anno 1997, imputato ai fini Ilor alla società semplice A. di L.N. e C. e ai fini Irpef, pro quota, ai soci V. e N.L., L.S. e L.S., sul presupposto che l’assunto della Agenzia, per cui la società aveva svolto non attività agricola ma d’impresa, era indimostrato;
2. la società A. e i soci V. L., L.S. e L.S. resistono con controricorso, illustrato con memoria;
considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., l’omessa motivazione circa il fatto – controverso e decisivo per dimostrare che la società aveva prodotto reddito d’impresa e non solo reddito fondiario e agrario – costituito da ciò che la stessa aveva optato, sia ai fini Iva sia ai fini delle imposte sui redditi, per il regime di contabilità ordinaria e rinunciato al regime di esonero dagli adempimenti contabili previsto per i produttori agricoli e, in risposta ad un questionario inviatole da essa ricorrente, aveva fornito documentazione dalla quale emergeva l’esercizio di un’attività eccedente i limiti dell’attività agricola e così l’esercizio di un’attività commerciale;
2. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 29, 51 e 79 del d.P.R. 917/86, per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento laddove invece lo stesso avrebbe dovuto essere ritenuto legittimo in quanto i “comportamenti contabili assunti dalla società contribuente, sono determinanti per sostenere che la società medesima ha inteso qualificare il reddito come reddito d’impresa con contabilità ordinaria, atteso l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 79 citato”;
3. il primo motivo di ricorso è fondato perché la commissione, laddove ha affermato che “in assenza d’una specifica prova circa la commercialità, l’attività della società andava ricondotta nell’ambito della attività agricole”, non ha dato conto di aver esaminato la documentazione prodotta dalla Agenzia a sostegno della deduzione secondo cui la A. aveva tenuto una contabilità tipica dell’imprenditore commerciale ed obbligatoria per le società semplici soltanto per le attività agricole non rientranti nei limiti di cui all’art. 29 (oggi art. 32) del Tuir;
4. il secondo motivo di ricorso resta assorbito;
5. la sentenza deve essere cassata in relazione al primo motivo di ricorso e la causa va rimessa alla commissione regionale della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia;
6. il giudice del rinvio dovrà decidere delle spese anche del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Sicilia, in altra composizione.
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