CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15493

Tributi – Imposte di registro, ipotecaria e catastale – Accertamento – Valore terreno edificabile – Notifica

Premesso che

1. la commissione tributaria provinciale di Ravenna, adita dalla srl S. con ricorso per l’annullamento dell’avviso notificatole dalla Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in rettifica del valore contrattuale di un terreno edificabile, acquistato dalla ricorrente in data 29 gennaio 2004, tratteneva in decisione la causa il 13 giugno 2007, con ordinanza n. 133/01/07 depositata il 20 febbraio 2008 disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo e, il 13 giugno 2008, a seguito di nuova udienza di trattazione davanti ad altra sezione, accoglieva il ricorso;

2. la decisione era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con sentenza 13 aprile 2010, con la quale i giudici di appello, in primo luogo, ritenevano infondata la doglianza dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la sentenza di primo grado era da considerarsi nulla in quanto emessa da un collegio diverso da quello inizialmente investito della causa ed al quale il ricorso era stato trasmesso con ordinanza illegittima perché priva di motivazione, non sottoscritta dal segretario della commissione, priva di data di adozione e determinativa di una seconda udienza di trattazione a distanza di un anno dalla precedente, in secondo luogo, ritenevano ingiustificata la rettifica del valore contrattuale del terreno, suffragato da perizia della contribuente, trattandosi di rettifica basata sulla comparazione con i valori contrattuali di due terreni diversi rispetto a quello oggetto di causa sia perché inseriti in zona urbanizzata o per la quale era stata stipulata con il comune una convenzione di urbanizzazione, laddove invece per il terreno de quo non vi era alcuna convenzione con conseguente limitazione del relativo valore di mercato, connessa all’incertezza dell’acquirente sull’ammontare degli oneri di urbanizzazione;

3. l’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della commissione regionale dell’Emilia Romagna;

4. la srl S. non ha svolto difese; considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 35 del d.lgs. 546/92 e degli artt. 134 e 279 c.p.c., per avere la commissione regionale disatteso la doglianza

relativa alla nullità della sentenza di primo grado per illegittimità dell’ordinanza di rinvio da una sezione ad un’altra con conseguente violazione del principio del giudice naturale;

2. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il difetto di congrua motivazione riguardo alla ritenuta disomogeneità tra il terreno oggetto di causa e i terreni presi a comparazione avendo, la commissione, per un verso, trascurato di considerare che l’uno e gli altri terreni sono ubicati nella stessa zona e compresi nello stesso foglio catastale e, per altro verso, dato rilievo agli oneri di urbanizzazione, sebbene tali oneri incidano non sul valore delle aree ma sul costo dei costruendi edifici e siano recuperabili a carico degli acquirenti degli edifici stessi;

3. con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 7 del d.Lgs. 546/92, per aver la commissione omesso di assumere una determinazione sostitutiva dell’atto annullato;

4. il primo motivo di ricorso è infondato in quanto il fatto che la seconda udienza di trattazione sia stata fissata a distanza di un anno dalla precedente, stante la non perentorietà del termine stesso, non influisce sulla validità della ordinanza di rinvio n. 133/01/07, né i dedotti difetti intrinseci di quest’ultima (assenza di motivazione; assenza di sottoscrizione del segretario della commissione; assenza di data di adozione) hanno inciso su ciò che unicamente avrebbe potuto determinare la nullità della sentenza ossia, per un verso, sulla garanzia del giudice naturale posta dall’art. 25 Cost., dato che la garanzia va riferita alla competenza – nel caso di specie invariata- dell’organo giudiziario nel suo complesso, per altro verso, sulla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 276 e 158 cod. proc. civ., dato che (come l’Agenzia stessa scrive nel ricorso), di fronte alla sezione cui la causa è stata rinviata, si è svolta nuovamente l’udienza di trattazione della causa;

5. il secondo motivo di ricorso è infondato atteso, da un lato, che la deduzione per cui la commissione ha trascurato di considerare che i terreni presi a comparazione sono ubicati nella zona e compresi nel foglio catastale in cui è ubicato ed è compreso il terreno acquistato dalla srl S., è una deduzione generica e resa irrilevante dalla esistenza del profilo differenziale, sottolineato dalla commissione, tra costi certi delle opere di urbanizzazione dei terreni presi a comparazione rispetto al terreno acquistato dalla società e costi indeterminabili delle opere di urbanizzazione di quest’ultimo, ed atteso, dall’altro lato, che l’assunto sulla base del quale l’Agenzia vorrebbe screditare detto rilievo differenziale è un assunto insostenibile atteso che, a tacer d’altro, esso postula circostanze in realtà del tutto eventuali ossia che il terreno edificabile sia edificato, che l’edificio sia venduto a terzi, che il prezzo di vendita consenta di recuperare i costi di urbanizzazione;

6. il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto la commissione regionale ha non solo annullato l’atto di accertamento ma, richiamando più volte la perizia giurata prodotta dalla contribuente e confermativa del valore attributo al terreno nel contratto di acquisto, e rimarcando che l’ufficio non era riuscito a fornire elementi per distaccarsi da essa, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per una rideterminazione di tale valore;

7. il ricorso va quindi rigettato;

8. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.