CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15531
Rapporto di lavoro – Lavori di impiantistica in cantieri itineranti – Dipendenti cd. «trasfertisti» – Indennità – Contribuzione
Fatto
con sentenza dell’1.6.2011-8.6.2011, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame di E. srl avverso la sentenza di primo grado che, nel giudizio in opposizione a cartella esattoriale notificata in data 24.4.2008 con la quale veniva richiesto il pagamento di importi vari a titolo di contributi INPS per il periodo aprile 2005-settembre 2007, oltre somme aggiuntive ed accessori, accoglieva parzialmente la domanda, rigettandola, in particolare, quanto ai contributi richiesti in relazione ai dipendenti cd. «trasfertisti»;
la Corte, per quanto qui solo rileva, riteneva che la società E. srl, esercente lavori di impiantistica in cantieri itineranti, poiché corrispondeva ai propri dipendenti nei giorni di presenza e di svolgimento di attività al di fuori del comune dove aveva sede o comunque in cantieri posti ad una distanza superiore ai 20 km, un’indennità di trasferta non eccedente i limiti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 (ora art. 51), fosse tenuta a commisurare i contributi dovuti all’INPS su tale indennità nella misura di cui al comma 6 del dpr nr. 917 del 1986 ;
contro tale pronuncia ha proposto ricorso la società E. srl con due motivi di censura, illustrati con memoria, con i quali ha lamentato, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, per avere la Corte di merito ritenuto che i contributi dovuti sull’indennità corrisposta ai propri dipendenti dovessero essere assoggettati al regime di cui all’art. 51 cit., comma 6, e dunque commisurati al cinquanta per cento del valore dell’indennità, nonostante la prestazione fosse resa anche presso la sede della società e non corrisposta in misura fissa, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 CCNL 27.11.1997 per i dipendenti di imprese metalmeccaniche artigiane, per non avere la Corte territoriale considerato che esso esclude la natura retributiva dell’indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori che prestino la propria opera fuori dalla sede dell’impresa;
l’INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso;
Considerato che
Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo;
in argomento, è intervenuto il D.L. n. 193 del 2016, art. 7 quinquies, (conv. con legge nr. 225 del 2016), il quale, nel dettare disposizioni in materia di «Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti», ha disposto, al comma 1, che «l’art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917», debba interpretarsi «nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta», precisando poi, al comma 2, che « ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui all’art. 51, comma 6, del testo unico di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al medesimo art. 51, comma 5»;
che, al riguardo, le sezioni unite di questa Corte, con la pronuncia nr. 27093 del 15.11.2017, affrontando in modo esaustivo la questione, hanno affermato, tra l’altro, il seguente principio di diritto: «il D.L. 22 ottobre 2016, nr. 193, art. 7 quinquies (convertito dalla legge 1 dicembre 2016, nr. 225) – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di «interpretazione autentica» del comma 6 dell’art. 51 del TUIR […] – risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito»;
nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto la società ricorrente tenuta a corrispondere i contributi INPS nella misura di cui al comma 6 dell’art. 51 DPR nr. 917 del 1986, nonostante risultasse «pacifico» che l’indennità di trasferta venisse erogata solo nei giorni di presenza e, comunque, nei soli casi di trasferta resa al di fuori del Comune ove aveva sede l’azienda, ovvero in canteri posti ad una distanza superiore ai 20 KM;
in tal modo, la Corte distrettuale ha erroneamente interpretato l’art. 51 comma 6 cit., difettando, quanto meno, il requisito della corresponsione «in misura fissa» dell’indennità di trasferta e, quindi, uno degli elementi richiesti dalla norma nel testo risultante dall’art. 7 quinquies cit.;
la sentenza deve essere, pertanto, cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, ed accolta l’opposizione a cartella esattoriale nei confronti dell’INPS;
la novità delle questioni giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite per i gradi di merito; nulla deve essere pronunciato per il giudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva dell’INPS;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione. Compensa, tra le parti, le spese del processo.
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