CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15561
Tributi – Accertamento induttivo – Società di persone – Avviso di accertamento ai soci – Imputazione del reddito da partecipazione – Contenzioso tributario – Mancata riunione dei ricorsi proposti separatamente – Nullità della sentenza di appello
Ragioni della decisione
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:
La CTR della Campania, con sentenza n. 9424/1/2015, depositata il 2 novembre 2015, non notificata, accolse parzialmente gli appelli separatamente proposti dall’Agenzia delle Entrate e di seguito riuniti nei confronti della società “D.G. di P.L. & C. S.a.s.”, (di seguito società), dal sig. L.P., socio accomandatario e dalla signora G.E., accomandante titolare della quota del 33%, avverso le rispettive decisioni rese dalla CTP di Caserta, che aveva accolto in toto i ricorsi proposti da ciascun contribuente avverso gli avvisi di accertamento di cui erano stati rispettivamente destinatari per l’anno d’imposta 2007; quello emesso nei confronti della società, che aveva determinato con metodo induttivo, ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, il maggior reddito d’impresa rispetto a quello dichiarato e quelli che, sulla base di detto accertamento, avevano imputato ex art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) il maggior reddito imponibile da capitale in ragione della quota posseduta per l’anno di riferimento, cioè al L.P. per il 34% del capitale sociale dallo stesso detenuto ed alla E. per la sua quota di compartecipazione del 33%.
Avverso la sentenza della CTR i summenzionati contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate, che aveva dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, ha quindi, a seguito della fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, depositato memoria che si è soffermata esclusivamente sulla dedotta infondatezza del secondo motivo di ricorso, ritenuto assorbito nella proposta depositata in atti dal relatore in conseguenza della ritenuta fondatezza del primo.
Con detto primo motivo, i ricorrenti denunciano nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell’art. 14, comma 1, e dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. avendo la stessa pronunciato in carenza di contraddittorio, avendo la CTR provveduto alla riunione solo di tre dei quattro giudizi di appello separatamente proposti, l’altro essendo riguardante l’impugnazione proposta dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado dalla CTR di Caserta sul ricorso proposto dall’altro socio accomandante, sig. S.P., titolare della quota del 33% del capitale sociale, avverso l’avviso di accertamento scaturito anch’esso, ex art. 5 del TUIR,sulla base dell’accertamento del maggior reddito della società della quale è compartecipe, giudizio neppure trattato contestualmente agli altri.
Il motivo è manifestamente fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 4 giugno 2008, n. 14815; si vedano pure, tra le altre, in senso conforme, Cass. sez. 5, 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass. sez. 6-5, ord. 28 novembre 2014, n. 25300; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 7789; Cass. sez. 6-5, ord. 25 ottobre 2017, n. 25395) per quanto qui rileva, hanno affermato il principio che «In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -».
Nel caso di specie le contestazioni investono esclusivamente la legittimità dell’accertamento induttivo nei confronti della società di persone.
È pur vero che si è avuto modo di precisare che l’adozione di sentenze autonome da parte del giudice di merito di per sé non comporta nullità dei relativi giudizi, sempre che ne sia possibile la riunione dinanzi al giudice di legittimità, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c. e ciò in conformità anche al principio della regione vale durata del processo (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass. sez. 5, ord. 10 novembre 2017, n. 26448).
Non essendo tuttavia possibile provvedere in questa sede alla riunione di tutti i giudizi, non risultando allo stato pendente presso questa Corte il giudizio relativo all’altro socio S.P., la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del primo motivo, in conseguenza di ciò restando assorbito il secondo motivo, e la causa rimessa dinanzi alla CTR della Campania, in diversa composizione.
Ciò in considerazione del fatto – come ha avuto già modo di chiarire questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 15 febbraio 2018, n. 3789) – che, pur in mancanza di un formale provvedimento di riunione, le cause hanno avuto in primo grado uno svolgimento sostanzialmente unitario, essendo state trattate e decise alla stessa udienza dinanzi allo stesso collegio, con deposito contestuale delle rispettive decisioni, di modo che la ricomposizione dell’unicità della causa avrebbe dovuto attuare in appello il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, evitando un inutile dispendio delle energie processuali, salvaguardando nel contempo l’effettività del contraddittorio tra tutti i litisconsorti.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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