CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2018, n. 15563

Tributi – IRPEF – Incentivo all’esodo – Rimborso maggiore ritenute effettuate dal sostituto d’imposta – Termine di decadenza

Ragioni della decisione

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Campania, con sentenza n. 4901/33/2016, depositata il 24 maggio 2016, non notificata, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. V.D.P. avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso che il ricorrente, ex dipendente della S. S.p.A., aveva chiesto su parte delle ritenute IRPEF operate per l’anno 2000 sulla somma corrispostagli a titolo d’incentivo all’esodo.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria ricorrente denuncia violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza impugnata disatteso l’eccezione di decadenza per decorso del termine di 48 mesi dal versamento, atteso che l’istanza con la quale il contribuente, già dipendente S. S.p.A., aveva chiesto il rimborso della metà delle ritenute operate dall’ex datore di lavoro sulle somme erogate in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di lavoro (cd. incentivo all’esodo) per l’anno 2000, era stata presentata solo in data 3 maggio 2011.

Il motivo è manifestamente fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 16 giugno 2014 n. 13676) hanno affermato, con specifico riferimento alla questione qui Oggetto di causa, l’inapplicabilità in materia dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di overruling quanto all’interpretazione di norme processuali, dovendosi ritenere prevalente un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata, attesa la sostanziale protrazione tempo indeterminato dei relativi rapporti, da ciò derivando l’ulteriore conseguenza che il termine decadenziale di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, decorrente, per quanto qui rileva, dalla data in cui la ritenuta è stata operata, è operante anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, ricorrente anche quando sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

A tali principi, ribaditi dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6- 5, 27 novembre 2014, n. 25268; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 7996; Cass. sez. 6-5 ord. 25 agosto 2016, n. 17340; Cass. sez. 6-5, ord. 9 novembre 2017, n. 26620), va assicurata ulteriore continuità.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta a detti principi, va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c., con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Il recente consolidarsi di detto indirizzo giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.