CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18947

Tributi – IRAP – Medico convenzionato col servizio sanitario nazionale – Impiego di una persona con mansioni di segreteria e di un’altra per l’assistenza tecnica infermieristica – Presupposto di autonoma organizzazione – Esclusione – Esenzione dall’imposta

Ritenuto che

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che su impugnazione da parte di L. M., medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, di cartella di pagamento per IRAP anno 2009, ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, con decisione confermata dalla CTR che ha ritenuto la decisione impugnata condivisibile, “perché ai fini dell’esistenza fiscalmente rilevante di un’autonoma organizzazione è necessario il superamento di una soglia organizzativa minima indispensabile per l’esercizio di qualsiasi professione”, non essendo superata la soglia minima in fattispecie in cui il professionista “si avvalga di una sola unità di personale con mansioni di segreteria e di un’altra per l’assistenza tecnica infermieristica”.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2 d.lgs. 446/97, in quanto la CTR, mal governando i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza, ha erroneamente valutato l’autonoma organizzazione, rispetto ad un medico di medicina generale convenzionato con SSN.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Le sezioni Unite n. 9451/2016 hanno individuato il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in tema di Irap quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni  meramente esecutive.

2.2. In relazione all’attività di medico convenzionato col SSN è stato ritenuto insussistente il presupposto impositivo per la sola circostanza che il contribuente si era avvalso, nell’espletamento della propria attività professionale, di una segreteria, da Cass. n. 9786 de/ 19/04/2018 . È stato altresì affermato che la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione determina l’assoggettamento del lavoratore autonomo (nella specie, medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale) all’imposta, indipendentemente dai riflessi immediati che la stessa cagiona sull’entità del suo reddito, dovendo il giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale (Cass. n. 17245 del 27/06/2019).

3. Sulla scorta di tale insegnamento, questa Corte ha escluso la configurabilità del requisito dell’autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell’espletamento della propria attività professionale, si avvalga di un lavoratore dipendente con funzioni di segretario (Cass. 18/11/2020, n. 26197; Cass. 13/11/2019, n. 29398; Cass. 14/02/2019, n. 4420), della collaborazione part time di un terzo (Cass. 12/11/2020, n. 25637), di un c.d. assistente di sedia, ossia di un infermiere il quale si limiti a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico (Cass. 11/09/2019, n. 22675; Cass. 17/05/2018, n. 12084).

4. La CTR si è sostanzialmente attenuta agli indicati principi, ritenendo insussistente il presupposto impositivo, laddove ha statuito che nel caso della professione medica tale soglia minima non può ritenersi superata quando il professionista si avvalga di una sola unità di personale con mansioni di segreteria e di un’altra per l’assistenza infermieristica.

5. Il ricorso va conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.100,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge.