CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18708
Tributi – ILOR – Accertamento – Reddito industriale – Esenzione decennale – Novità dell’impianto industriale – Carattere industriale dell’attività svolta
Rilevato che
1. la C.T.R. della Sicilia ha respinto l’appello dell’Agenzia, proposto contro la sentenza della C.T.P. di Catania che aveva accolto il ricorso della “SIFI S.p.A.”, ed ha annullato il provvedimento di diniego dell’esenzione decennale dall’ILOR del reddito industriale prodotto (diniego fondato sul presupposto che la società avesse svolto anche attività commerciale, senza tenere una contabilità separata della stessa, distinta da quella riguardante l’attività industriale);
2. la predetta C.T.R. ha motivato la decisione ritenendo (alla luce della documentazione di parte contribuente circa la nuova allocazione dello stabilimento e gli ingenti investimenti affrontati, con la nascita di nuovi prodotti, nuovi settori di attività, nuovi posti di lavoro e nuove partnership) che si fosse trattato di un nuovo impianto industriale e non anche di ampliamento di uno preesistente e che l’intera attività ivi svolta fosse di genere industriale, così come desumibile dalla “perizia giurata prodotta”, anche atteso che la contribuente “non si limitava a semplici acquisti di prodotti finiti e rivendita degli stessi, ma svolgeva un’attività di ricerca”, con carattere propedeutico ed accessorio rispetto a quello produttivo;
3. l’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo;
4. la società contribuente si è costituita con controricorso;
5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 maggio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
Considerato che
1.1. con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101, comma 1, T.U. n.218/78, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
assume la ricorrente che il giudice di appello, sulla base si un’errata interpretazione della normativa in materia, avrebbe ritenuto sussistenti i requisiti per l’esenzione decennale dell’Ilor, consistenti nella novità dell’iniziativa produttiva e nella natura industriale dell’attività esercitata presso il nuovo stabilimento in Aci, Sant’Antonio;
1.2. il motivo è inammissibile, poiché la censura non configura il vizio di violazione di legge, di cui all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
1.3. invero, la ricorrenza dei presupposti per la fruizione dell’esenzione costituisce un accertamento di fatto, impugnabile in sede di legittimità solo per un eventuale vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5, nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto sussistente la prova della duplice condizione per la concessione dell’esenzione, e cioè della novità dell’impianto industriale e del carattere industriale dell’attività svolta;
la motivazione adottata dalla C.T.R. viene censurata dalla ricorrente in ordine agli elementi fattuali, in maniera per altro molto generica, senza alcun riferimento alle fonti di acquisizione probatoria degli elementi predetti ed a specifici vizi logici e carenze motivazionali;
ove, poi, l’agenzia ricorrente abbia voluto lamentare un’errata interpretazione della legge in ordine all’individuazione dei requisiti richiesti per la concessione dell’esenzione, il motivo appare del tutto generico e privo di autosufficienza, poiché l’Agenzia non chiarisce quale dovesse essere la diversa e più corretta interpretazione, alla quale il giudice di appello non si sarebbe attenuto;
in realtà, dalla lettura del ricorso si evince che, in maniera inammissibile in sede di legittimità, la ricorrente sostanzialmente sollecita la revisione degli elementi fattuali posti a base della decisione di merito e che, a suo giudizio, avrebbero dovuto indurre la C.T.R. della Sicilia ad escludere che la società contribuente avesse posto in essere una nuova iniziativa produttiva in territorio meridionale, meritevole di esenzione;
2.1. alla luce dell’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, non appare necessario esaminare l’eccezione di giudicato esterno proposta dalla parte controricorrente, invero sulla scorta di modalità espositive che difettano del canone dell’autosufficienza, difetto che non può essere emendato per il solo fatto dell’avvenuto deposito giudiziale delle sentenze invocate, in relazione al quale permane pur sempre l’onere di dettagliata specificazione degli aspetti rilevanti nel contesto dell’atto processuale qui depositato;
2.2. per quanto fin qui detto, consegue il rigetto del ricorso con condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00, oltre il 15% per spese generali, ed accessori di legge.