CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18716
Procedimento civile – Notificazione – Alla residenza, dimora, domicilio – Notificazione a persona di famiglia – Rapporto di convivenza con il destinatario – Necessità – Esclusione – Conseguenze
Fatti di causa
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro l’Impresa Edile di M.G. & C. Sas impugnava la cartella di pagamento, per ILOR 1992, chiedendone l’annullamento perché non preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Con autonomo ricorso i soci A.T. e A.R. impugnavano l’avviso di accertamento, per IRPEG 1992, emesso in rettifica del reddito di partecipazione alla summenzionata società, cui essi partecipavano nella misura del 25% ciascuno, deducendone l’illegittimità per omessa indicazione dell’aliquota applicata e per difetto di notifica dell’avviso di accertamento all’Ente commerciale.
L’Ufficio resisteva in giudizio deducendo che l’avviso di accertamento diretto alla società era stato ritualmente notificato nel comune di San Pietro Apostolo, in via della Repubblica, presso la sede legale della società, coincidente con il domicilio del suo legale rappresentante G.M.; in replica a tale linea difensiva la società, integrando con le controdeduzioni i motivi di ricorso, eccepiva la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ., in quanto la consegna dell’atto era stata fatta a E.C., qualificatosi come genero convivente di M.G., che tale non risultava in base ai dati anagrafici del comune.
Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, li accoglieva e la sua decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria (hinc: CTR), con la sentenza in epigrafe.
L’Ufficio ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione della pronuncia della CTR; la società e i soci coevocati A.T. e A.R., sono rimasti intimati.
Come disposto dalla Corte, con ordinanza interlocutoria 8/06/2017, n. 16743, l’Agenzia delle entrate ha esteso il contraddittorio ai soci G.M. e S.T., quali parti del giudizio di merito; questi ultimi non si sono costituiti in giudizio.
Ragioni della decisione
1. Unico motivo di ricorso: «Violazione dell’art. 60 del DPR 600/73 in combinato disposto con gli artt. 139 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».
La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, per avere respinto l’appello in quanto l’avviso di accertamento nei confronti della società, indirizzato al legale rappresentante (quale atto presupposto rispetto all’emissione della cartella impugnata), notificato mediante consegna a persona di famiglia non convivente, è in contrasto con le norme appena citate, secondo cui la notifica degli atti tributari è valida mediante la consegna a persona di famiglia, dovendosi presupporre il rapporto di parentela.
1.1. Il motivo è fondato.
La CTR ha ritenuto che la notifica alla società, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, d.P.R. n. 600/1973, 145 cod. proc. civ., 139 cod. proc. civ., non si sia perfezionata perché l’atto è stato consegnato a E.C. che, testualmente: «non ha mai convissuto con il contribuente», (cfr. pag. 2 della sentenza).
Destinataria della notifica (seppure eseguita, come consentito dall’art. 139 cod. proc. civ., presso il suo legale rappresentante), in qualità di contribuente, era la società, cosicché è erronea l’asserzione della CTR che E.C., cui è stato consegnato l’atto, non aveva mai convissuto con il contribuente.
Ciò precisato, in ogni caso, ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., se il destinatario (ossia il legale rappresentante della società) non viene trovato presso l’abitazione o l’ufficio etc., l’ufficiale giudiziario consegna la copia (per quanto qui interessa) «a una persona di famiglia».
Nella specie – come suaccennato – è incontestato che colui che ha ricevuto la consegna dell’atto (E.C.), in quanto genero di G.M., legale rappresentante dell’Impresa Edile di M.G. & C. Sas, fosse «una persona di famiglia»; tanto era sufficiente, quindi, per il perfezionamento della notifica ex art. 139 cod. proc. civ., che non richiede che la persona di famiglia sia convivente con colui al quale l’atto è indirizzato.
Si reputa di dare continuità all’orientamento della Corte, secondo cui: «Ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la validità della notificazione non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell’atto (intesa, strido sensu, come appartenenza allo stesso nucleo familiare), poiché l’espressione usata dalla norma comprende non soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l’atto sarà da essi subito consegnato al destinatario. Ne consegue che, nel caso in cui la persona di famiglia, reperita dall’ufficiale giudiziario nella casa d’abitazione del destinatario, accetti di ricevere l’atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di avere ricevuto l’atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell’atto da lui ricevuto la prova di una diversa residenza anagrafica (Cass. 939/1988)» (Cass. 31/10/2017, n. 25984).
Accolta la censura, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per il riesame della vicenda, nel rispetto del principio di diritto appena enunciato, e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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