CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18720 – I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto dei beni in questione, “qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata”