CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18721
Imposte dirette – IRPEF – Pensione privilegiata – Militari di leva vittime di infortunio
Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di un motivo, nei confronti di L.L., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (hinc: CTR) in epigrafe, che – in controversia avente ad oggetto il diniego del rimborso, notificato al contribuente il 21/02/2009, delle somme trattenute dall’erario a titolo d’IRPEF, sulla pensione privilegiata ordinaria tabellare, di cui L. era titolare in conseguenza dell’infortunio occorsogli in data 29/07/1957, durante il servizio militare – ha confermato la decisione di primo grado, favorevole al contribuente.
La CTR ha riconosciuto il diritto di L. all’esenzione dall’IRPEF della pensione privilegiata percepita in virtù della sussistenza dei presupposti di fatto del beneficio, ossia perché, come dimostrato dal foglio matricolare, l’infortunio del militare – costituente il titolo per il riconoscimento della pensione – si è verificato durante la leva obbligatoria.
Ragioni della decisione
1. Unico motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del Dpr 601/73 – insufficiente motivazione.».
L’Ufficio si duole, innanzitutto, dell’errore di diritto della sentenza che ha riconosciuto che l’esenzione dall’IRPEF, prevista dall’art. 34, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le pensioni di guerra, con estensione del beneficio alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, per effetto della sentenza della Corte costituzione 11/07/1989, n. 387, sull’erroneo presupposto che l’infortunio del militare fosse avvenuto durante la leva obbligatoria, mentre, in realtà, esso si verificò durante la ferma volontaria, quando il periodo di leva obbligatoria (pari a 18 mesi) era già terminato.
Addebita, altresì, alla sentenza una carenza nello sviluppo argomentativo per non avere considerato le prospettate questioni circa la qualificazione giuridica della pensione privilegiata percepita dal contribuente e la conseguente inapplicabilità dell’esenzione fiscale alla pensione privilegiata comune, avente diversa natura rispetto alla pensione privilegiata tabellare.
Censura, infine, l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, sul rilievo critico dell’Ufficio, relativo all’erronea quantificazione del rimborso, visto che il contribuente aveva preteso la restituzione di tutte le ritenute operate, ai fini dell’IRPEF, dall’Amministrazione finanziaria sulla pensione e non solo, come sarebbe stato corretto, il rimborso della quota dell’IRPEF trattenuta sulla parte di pensione, pari al 10%, concessa a titolo di privilegio.
1.1. Il complesso motivo – che si articola nei rilievi della violazione di legge e del vizio della motivazione – è inammissibile, quanto alla violazione di legge, e infondato, quanto al vizio motivazionale.
1.1.1. Preliminarmente è opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento che la Corte, in passato, ha avuto modo di delineare nei seguenti termini: «Nella sentenza n. 387 dell’4 luglio 1989 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva – la Corte costituzionale ha distinto: a) la pensione di guerra, che presuppone l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa, è «commisurata solo all’entità del danno subito» e, quindi, ha carattere squisitamente risarcitorio e non reddituale, con la conseguenza che è esclusa dalla base dei reddito imponibile; b) la pensione privilegiata ordinaria che «presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato», è «commisurata alla base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento economico» e, quindi, non presenta … carattere risarcitorio, bensì reddituale», donde «la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall’imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)»; c) la «pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva», costituita – osserva la Corte delle leggi – da «un trattamento del tutto peculiare», sia perché «si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione)», sia perché «la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva». Da qui la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria «militare tabellare» (prevista dall’art. 67, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973): «natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie «comuni», le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria». Quindi, la Corte Costituzionale ha limitato l’estensione della esenzione soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari erogate in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva in ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non al trattamento retributivo ma alla gravità della menomazione subita. Tale natura non reddituale, distingue la pensione privilegiata ordinaria “militare tabellare” dalla pensione privilegiata ordinaria “comune”, che ha carattere reddituale, mentre la assimila alle pensioni di guerra, in ragione, appunto, della comune funzione risarcitoria.» (Cass. 22/04/2016, n. 8129).
1.1.2. Ciò precisato sul piano generale, nel caso di specie il rilievo concernente la violazione di legge è inammissibile perché esso sollecita la Corte, in modo non consentito, ad un nuovo giudizio di fatto circa la natura giuridica della pensione erogata al contribuente.
Tale valutazione, che involge aspetti fattuali della vicenda, è già stata compiuta dalla CTR che – muovendosi lungo un percorso argomentativo chiaro, esaustivo ed esente da lacune d’ordine logico – ha ricondotto la pensione del contribuente alla categoria della «pensione privilegiata ordinaria tabellare», sulla base del dato, di carattere fattuale, che l’infortunio occorso al militare il 29/07/1957 (che ha determinato il suo diritto alla pensione), non accadde durante la ferma volontaria di 28 mesi, ma durante l’iniziale periodo di leva obbligatoria (che, all’epoca, era di 18 mesi) e, più precisamente, dopo un anno e 10 giorni dall’effettivo arruolamento.
1.1.3. La medesima considerazione comporta che debba essere, disattesa, perché infondata, anche la (seconda) censura d’insufficiente motivazione.
1.1.4. Neppure è ravvisabile, infine, il preteso errore nella quantificazione del rimborso spettante al contribuente; difatti, la CTR non ha negato che al ricorrente spetti solo il rimborso della quota dell’IRPEF trattenuta sulla parte di pensione, pari al 10%, concessa a titolo di privilegio, ma si è limitata ad affermare la sussistenza del diritto del contribuente all’esenzione fiscale, demandando, poi, correttamente, all’Agenzia delle entrate il compito: «di provvedere alla effettuazione dei relativi conteggi.» (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata).
2. In definitiva, il ricorso è da rigettare.
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltre agli accessori di legge.
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