CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18751
Lavoro – Attività di trasporto – Interposizione fittizia di prestazioni lavorative al di fuori delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 276/2003 – Responsabilità solidale
Rilevato che
1. la Corte di appello di Genova, con sentenza del 27 maggio 2013, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale – che aveva condannato in solido la s.p.a. A.T. e B.M. al pagamento, in favore di B.G., dell’importo di euro 27.390,69 sul presupposto che si fosse realizzata, nell’ambito dell’attività di trasporto formalmente gestita dal B., una interposizione fittizia di prestazioni lavorative al di fuori delle ipotesi contemplate dal d. Igs. 276/03 – limitava la responsabilità solidale della A.T. s.p.a. con il B., ai sensi dell’art. 29, comma 2, d. Igs. 276/2003, all’importo di € 19.100,70 (per differenze retributive) di cui € 3025,30 per TFR, ritenendo che dal 2.1.2007 fosse documentalmente provata l’esistenza di un rapporto contrattuale tra B. e la A.T. s.p.a. in virtù del quale il primo aveva gestito a proprio rischio, avvalendosi della propria organizzazione imprenditoriale, il trasporto di merci per conto della seconda, come previsto da regolare contratto di appalto ai sensi dell’art. 1655 c.c.;
2. di tale sentenza domanda la cassazione la s.p.a. A.T., affidando l’impugnazione a due motivi di impugnazione, cui ha resistito, con controricorso, il B.;
3. entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.
Considerato che
1. con il primo motivo, vengono denunziate violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e ss. c.c. e dell’art. 29, comma 2, d. Igs. 276/2003, sul rilievo che la Corte, dopo avere precisato che dal complesso delle clausole contrattuali emergeva un assetto dei rapporti tra A.T. e B.M. del tutto compatibile con la tipologia contrattuale scelta e che le modalità di svolgimento del rapporto non fossero dissonanti con le previsioni contrattuali, ha contraddittoriamente ritenuto che, in relazione alla natura imprenditoriale dell’attività svolta dal B., i rapporti tra i due soggetti configurassero un contratto d’appalto;
2. si evidenzia, in particolare, come non sia sufficiente la natura imprenditoriale del soggetto cui sia demandata l’attività di trasporto a qualificare come appalto il rapporto intercorso tra le parti, dovendo aversi riguardo all’oggetto del contratto concluso tra le stesse, ossia al trasporto di merci (nello specifico, “tipologia: collettame vario; quantità: compatibile con la massa caricabile prescritta per il veicolo”), ai fini della sua qualificazione, con conseguente applicabilità delle norme di cui agli artt. 1678 e ss. cc., nonché della normativa speciale (tra cui il D. Igs. 286/05);
3. oggetto del contratto era, invero, il trasferimento di cose da un luogo ad un altro e non un facere, e pertanto doveva ritenersi inapplicabile, anche in via analogica, l’art. 29 d. Igs. 276/03;
4. la stessa Corte aveva rilevato che le modalità di svolgimento del rapporto non erano divergenti dalle previsioni contrattuali e che le modalità di esecuzione non travalicavano le previsioni dello schema contrattuale, onde doveva ritenersi esclusa la ravvisata responsabilità dell’A. ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo richiamato;
5. con il secondo motivo, si lamenta omesso esame dell’esistenza di un formale contratto di trasporto del 2.1.2007 tra la s.p.a. A.T. e l’impresa individuale B.M. ed omesso esame delle modalità concrete di estrinsecazione del rapporto contrattuale, non essendo spiegati i motivi per cui le condizioni della convenzione contrattuale e le modalità di estrinsecazione del rapporto avrebbero dovuto essere ritenute espressione di un contratto di appalto, avente ad oggetto l’effettuazione di trasporti, piuttosto che di un genuino e regolare contratto di trasporto;
6. il ricorso – notificato alle parti intimate diverse dal lavoratore a fini di mera denuntiatio litis e non per l’integrità del contraddittorio anche nella presente sede – è infondato quanto ad entrambi i motivi, che vanno trattati congiuntamente per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, pur nella prospettata diversità del vizio denunziato (violazione di legge e vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.);
7. il richiamo alla mancanza di ogni dissonanza tra le modalità di esecuzione del rapporto e le previsioni contrattuali asseritamente contenuto nella sentenza impugnata, deve intendersi, diversamente da quanto prospettato dalla società ricorrente, come affermazione coerente con l’oggetto del giudizio di gravame, inteso a dimostrare l’inesistenza di una fattispecie di interposizione fittizia di prestazioni lavorative riconosciuta, invece, dal giudice di primo grado;
8. l’interposizione è stata esclusa dalla Corte del merito attraverso l’esame di circostanze quali l’utilizzo di propri mezzi e di proprio personale da parte del B. per l’effettuazione dell’attività di trasporto e la valutazione della scarsa significatività di elementi, al contrario valorizzati dal lavoratore, attinenti ai rapporti diretti intrattenuti per alcune operazioni dai dipendenti della B. con i referenti della A.T.;
9. tali elementi sono stati ritenuti, invero, del tutto compatibili con le previsioni contrattuali, in un’ottica diversa da quella adombrata dalla ricorrente, che prescindeva, in una prima disamina, dalla qualificazione giuridica del contratto del 2.1.2007, per essere dirimente ai fini considerati solo la riconducibilità dell’organizzazione dei viaggi in capo al B. e l’esclusione di un’intermediazione illecita di manodopera, in cui ogni rapporto lavorativo formalmente facente capo a quest’ultimo, fosse di fatto sussistente con committente, quale effettivo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
10. diversa questione è quella che costituisce specifico oggetto del presente ricorso, relativa alla qualificazione del rapporto contrattuale instauratosi tra il B. e la A.T. s.p.a., qualificazione effettuata dal giudice del gravame una volta esclusa la intermediazione vietata di manodopera ed affermata la genuinità dello schema contrattuale;
11. la valutazione compiuta dalla Corte territoriale è esente dai profili di violazione di legge prospettati dalla ricorrente, essendo riscontrabile, oltre che una corretta applicazione dei criteri ermeneutici in tema di interpretazione dei contratti in sede di disamina delle clausole contrattuali (riferite al rischio nella gestione dei trasporti, alla responsabilità nei confronti dei terzi, alla manutenzione dei mezzi da utilizzare, alla piena autonomia gestionale organizzativa ed imprenditoriale, pur nell’osservanza da parte del vettore delle direttive impartite dall’ A.T. spa – correlata al tipo di contratto prevedente specifiche condizioni di tempo e di luogo di esecuzione -, alla esclusiva direzione e responsabilità da parte del sub vettore dei propri lavoratori), interpretazione per vero neanche censurata, un esame rispettoso delle norme di legge che regolano il trasporto e l’appalto, in linea con i principi giurisprudenziali affermati in materia da questa Corte di seguito enunciati;
12. la ricorrenza di un appalto, anziché di un contratto di trasporto, postula la presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare e che connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (cfr. Cass. 14.7.2015 n. 14670, con richiamo a Cass., Sez. 1, 21 marzo 1980, n. 1902; Cass., 29 aprile 1981, n. 2620); che la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (Cass., 11 maggio 1982, n. 2926) e che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo;
12. nel caso di specie, secondo la linea tracciata dal menzionato orientamento giurisprudenziale lo svolgimento in concreto dei rapporti tra le parti è stato valutato, alla stregua delle risultanze istruttorie, come pienamente rispecchiante le peculiarità del contratto di appalto, essendo state accertate l’esistenza di un’organizzazione imprenditoriale del B. per l’effettuazione dei trasporti per conto dell’A. spa, con dotazione da parte del primo dei camion/furgoni da utilizzarsi per il trasporto, nonché l’adibizione dei propri dipendenti alla attività relativa con gestione da parte del primo del servizio a proprio rischio, anche quanto alle perdite o avarie delle merci, assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi per i danni causati nell’esecuzione del trasporto ed obbligo sempre del B. di assicurare il buono stato dei mezzi di trasporto da utilizzare;
13. le doglianze non appaiono idonee a scalfire sul punto l’impianto argomentativo, risultando per quanto evidenziato corretta la valutazione di ritenuta coerenza del rapporto intercorso tra le parti con lo schema contrattuale dell’appalto (assunzione da parte dell’appaltatore, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo di denaro – art. 1655 c.c.-), in presenza della riscontrata avvenuta pianificazione tra le parti dell’esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, per il cui adempimento il sub vettore – appaltatore disponeva di un’organizzazione di mezzi propri, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto a garantire un servizio di trasferimento di carattere continuativo, con tacito rinnovo del contratto in caso di mancata disdetta e con previsto pagamento del compenso a cadenza periodica mensile (in tal senso le clausole contrattuali esaminate dal giudice del merito);
14. alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;
15. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari;
16. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del B.G., liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%, con attribuzione agli avv.ti B.C., F.D. e S.B.
Nulla nei confronti degli altri intimati.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma1 bis, del citato D.P.R.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 17 gennaio 2020, n. 422 - Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 - sanzionabilità ex art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 - pubbliche amministrazioni
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 novembre 2020, n. 26947 - In tema di accertamento di imposte sui redditi, la disciplina dell'interposizione, prevista dal comma terzo dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16283 depositata l' 8 giugno 2023 - In tema di pagamento dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti dell’appaltatore, la responsabilità quale coobbligato solidale ex articolo 29 decreto legislativo n. 276…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18818 - La responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 ottobre 2021, n. 30602 - Il regime della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, ex art. 29, co. 2, d. lgs. 276 del 2003, ha riguardo agli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 maggio 2021, n. 12413 - In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…