CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14848
Tributi – Accisa sul consumo di gas naturale – Tardivo versamento – Sanzioni – Ritardo inferiore a novanta giorni – Riduzione sanzioni – Art. 15, co. 1, lett. o), D.Lgs. n. 158 del 2015 – Favor rei – Applicabilità
Rilevato che
– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 17 giugno 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto, nonché dell’appello incidentale della A.S.E. e T. s.r.l., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di quest’ultima per l’annullamento dell’atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione di sanzioni, riducendo la sanzione ad un quarto dell’importo ivi irrogato;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo traeva origine dalla rilevazione dell’omesso versamento dell’accisa dovuta sul consumo di gas naturale, relativamente all’importo della rata di acconto avente scadenza 31 maggio 2010, e che l’Ufficio aveva determinato la sanzione nella misura pari al 30% dell’imposta non versata;
– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame dell’Ufficio ritenendo che trovasse applicazione al caso in esame la previsione di cui all’art. 16, terzo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consentiva la definizione agevolata delle sanzioni mediante il versamento di una somma pari ad un quarto della sanzione comminata;
– ha, inoltre, rigettato l’appello incidentale della contribuente vertente sull’eccepita incompetenza territoriale dell’Ufficio erariale che aveva emesso Tatto;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso la A.S.E. e T. s.r.l., la quale propone ricorso incidentale;
– in relazione a tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non spiega alcuna attività difensiva;
– la A.S.E. e T. s.r.l. deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c.;
Considerato che
– con l’unico motivo del ricorso principale proposto l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 16, terzo comma, e 17, secondo e terzo comma, d.lgs. n. 472 del 1997, per aver la sentenza impugnata ritenuto che fosse applicabile al caso in esame la fattispecie della definizione agevolata delle sanzioni, pur essendosi in presenza di sanzioni irrogate per omesso versamento di tributi;
– il motivo è fondato;
– l’art. 16, terzo comma, d.lgs. n. 472 del 1997, nella formulazione pro tempore vigente, consente al trasgressore e agli obbligati in solido di definire la controversia entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;
– analogamente il successivo art. 17, al secondo comma, ammette definizione agevolata delle violazioni contestate con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, da effettuarsi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso;
– il successivo comma aggiunge che, relativamente alle sanzioni emesse per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis e 60, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’Ufficio può procedere all’iscrizione a ruolo dei relativi importi anche senza previa contestazione, prevedendo, altresì, che, in ordine a tali sanzioni «in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell’articolo 16, comma 3»;
– dall’esame testuale di tali disposizioni si evince che la definizione agevolata delle sanzioni tributarie, da effettuarsi previo pagamento del quarto della sanzione irrogata, non si applica nel caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi (cfr. Cass. 30 luglio 2009, n. 17721);
– a tal fine, dunque, non rileva la natura del tributo di cui è contestata l’omesso o ritardato versamento, in quanto ciò che assume importanza dirimente è la natura della violazione;
– con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, primo comma, Testo Unico 26 ottobre 1995, n. 504, per aver il giudice di appello escluso la sussistenza del vizio di incompetenza per materia dell’ufficio che aveva emanato l’atto impugnato, benché questo fosse stato reso dall’ufficio doganale di Padova anziché dalla Direzione regionale del Veneto;
– il motivo è infondato;
– come correttamente osservato dalla parte, l’art. 19, T.U. n. 504 del 1995, nella versione, applicabile al caso in esame ratione temporis risultante dalla modifica operata con l’art. 5, primo comma, d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, prevede che l’accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla l. 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria, mentre la Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane e l’Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate;
– la Commissione regionale ha, tuttavia, escluso la sussistenza dell’eccepito vizio, in ragione del fatto che l’ufficio doganale di Padova aveva agito a seguito di delega conferita dalla Direzione regionale, competente all’irrogazione delle sanzioni ai sensi della richiamata disposizione normativa;
– così argomentata, la decisione si sottrae alla censura prospettata, in quanto l’invocato art. 19, T.U. n. 504 del 1995, non prevede alcun divieto di delega interna dell’attività sanzionatoria, per cui l’attività svolta dall’Ufficio di Padova nell’ambito della delega conferitagli è perfettamente riconducibile alla competenza sanzionatoria della Direzione Regionale (così, Cass. 3 ottobre 2019, n. 24678);
– del resto gli Uffici periferici non sono che articolazioni territoriali della Direzione Regionale, sì che il Direttore Regionale può delegare qualsivoglia funzionario dipendente all’esercizio dei poteri a lui spettanti;
– con il secondo motivo del ricorso incidentale la società invoca l’applicazione del principio del favor rei previsto dall’art. 3, d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione alla modifica dell’art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, operata con l’art. 15, primo comma, lett. o), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, entrata in vigore successivamente al deposito della sentenza impugnata;
– evidenzia, in proposito, che il pagamento dell’accisa non tempestivamente versata è stato effettuato con un ritardo di soli 32 giorni, per cui, ai sensi della disciplina sopravvenuta, ricorrerebbero gli estremi per la rideterminazione della sanzione irrogata in misura pari alla metà dell’importo ivi indicato, venendo in rilievo un ritardo inferiore ai novanta giorni;
– il motivo è fondato;
– va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (cfr. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 21691);
– ciò posto, si osserva che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 all’art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997, applicabili ai processi in corso in virtù degli artt. 3, terzo comma, e 25, secondo comma, d.lgs. n. 472 del 1997, prevedono che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo, pari al 30%, è ridotta alla metà e che, salva l’applicazione dell’art. 13, d.lgs. n. 472 del 1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione così determinata è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
– sarà compito del giudice del rinvio provvedere all’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole derivante dall’entrata in vigore, in pendenza del giudizio, del d.lgs. n. 158 del 2015.
– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 14045 depositata il 22 maggio 2023 - L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 5823 depositata il 5 marzo 2024 - L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33763 - La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32820 - In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10226 depositata il 18 aprile 2023 - L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il motivo di gravame…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 novembre 2020, n. 24208 - In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…