CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14887
Rapporto di lavoro subordinato – Indennità sostitutiva delle festività – Spettanza – Prova
Rilevato
– che, con sentenza del 10 giugno 2016, la Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Ancona e rigettava la domanda proposta da L.S. nei confronti di A. e G.D.F., avente ad oggetto la condanna di entrambi i convenuti in solido al pagamento delle differenze retributive maturate dalla S. in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso con entrambi nel periodo 1.7.2012/1.8.2013;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’appello proposto dalla S. ammissibile ma circoscritto all’impugnazione, oltre che del dichiarato difetto di legittimazione passiva di G.D.F., della sola statuizione resa dal primo giudice relativa al mancato riconoscimento del credito vantato a titolo di indennità sostitutiva delle festività e ciò per difetto di motivi di impugnazione in ordine al rigetto da parte del primo giudice delle pretese creditorie vantate ad altro titolo ed in questi limiti del tutto infondato non risultando provata la spettanza dell’indennità sostitutiva delle festività non avendo la S. offerto alcun mezzo di prova a riguardo da cui la Corte medesima fa discendere l’assorbimento del motivo relativo al dichiarato difetto di legittimazione passiva di G.D.F.;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la S., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il solo A. D.F. mentre G., pur intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;
Considerato
– che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale il travisamento della portata della svolta impugnazione erroneamente valutata come circoscritta, per difetto di ulteriori motivi di impugnazione, alla censura in ordine alla statuizione del primo giudice in punto spettanza dell’indennità sostitutiva delle festività;
– che, con il secondo motivo, denunciando il medesimo vizio di cui sopra, la ricorrente ancora una volta addebita alla Corte territoriale il travisamento degli atti di parte con specifico riferimento alle richieste istruttorie che, in quanto recanti, al capitolo 4, un quesito così formulato “Vero che la parte datoriale è stata inadempiente alle obbligazioni contratte nei confronti della lavoratrice”, erano tali da ricomprendere anche l’offerta di prova in ordine alla spettanza dell’indennità sostitutive delle festività;
– che, nel terzo motivo, il medesimo vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla statuizione in base alla quale la Corte territoriale ha ritenuto assorbito, a motivo della ritenuta insussistenza dell’unico credito in contestazione, il motivo di impugnazione in ordine al dichiarato difetto di legittimazione passiva di G.D.F., sostenendo che, con l’invertire l’ordine dei motivi la Corte territoriale si fosse sottratta alla valutazione, da ritenersi invece prioritaria, dell’addebitabilità a G.D.F., figlio di A., della pretesa creditoria azionata dalla ricorrente;
– che tutti gli esposti motivi devono ritenersi inammissibili stante l’incongruità tra il vizio denunciato, sempre consistente nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’effettivo contenuto delle censure volte ad imputare alla Corte territoriale fraintendimenti del contenuto degli atti, incidenti sull’ampiezza dell’impugnazione e sulla rilevanza dei mezzi istruttori o veri e propri errores in iudicando e comunque in ragione della genericità delle censure con tali motivi formulate, che sostanzialmente prescindono dalle argomentazioni dalla Corte territoriale poste a base della pronunzia resa per fondarsi sull’assunto da cui evidentemente muove la presente impugnazione, nonostante l’assunto stesso avesse trovato smentita per difetto di prova in primo grado e fosse stato superato in appello dal convincimento maturato dalla Corte territoriale circa l’insussistenza del credito azionato, assunto per il quale l’intesa sulla prestazione da rendere e sul corrispettivo da ricevere era stata raggiunta con G.D.F. e questi doveva essere considerato debitore delle differenze retributive rivendicate;
che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del solo controricorrente A. D.F., non avendo il figlio G., pure intimato, svolto alcuna attività difensiva, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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