CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14896 – Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa riferito solo a quei fatti indispensabili per comprendere chiaramente l’oggetto della impugnazione ed i motivi del ricorso e, non richiedendo che alla predetta esposizione sia dedicata una distinta parte del ricorso, deve ritenersi soddisfatto anche quando i fatti possano desumersi dallo svolgimento dei motivi del ricorso