CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19965 – La denunciata omissione di pronunci ricorre quando sia mancata qualsiasi decisione su un capo di domanda, per tale intendendosi ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto