CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19971
Stranieri – Protezione internazionale sussidiaria – Diniego – Non credibilità del racconto del richiedente
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 24.5.2019, dichiarava inammissibile l’appello proposto da N.L., cittadino gambiano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino che aveva respinto, quanto alla protezione internazionale sussidiaria, il ricorso proposto dal predetto avverso il provvedimento di diniego, da parte della Commissione Territoriale, in ragione della non credibilità del racconto del richiedente;
1.1. la Corte osservava che l’ordinanza del Tribunale oggetto di impugnazione – che aveva accolto solo la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – aveva deciso sulla riproposizione della medesima domanda di protezione che aveva già costituito oggetto di precedente ordinanza di rigetto del Tribunale di Torino, non impugnata; evidenziava che la documentazione che avrebbe dovuto costituire il presupposto di ammissibilità della riproposizione della medesima domanda era rappresentata da articoli di stampa reperiti su Internet da un giornale on line e da ulteriore riguardante la situazione economica della azienda N., entrambi pubblicati nel mese di aprile del 2012, quindi già disponibili anche all’epoca della proposizione del primo ricorso, oltre che da due copie di attestazioni, dal contenuto identico, dalle quali emergeva che il L.N. era stato tirocinante elettricista presso l’azienda suddetta, rilasciate nel 2010;
1.2. la Corte torinese osservava che non era dimostrato che l’appellante fosse entrato in possesso di tali documenti in epoca successiva allo spirare del termine per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 15.6.2016, con la quale era stata rigettata la sua prima domanda, e che il contenuto della nuova documentazione non appariva rilevante e, tanto meno, decisivo per giustificare la proposizione ex novo della medesima domanda di protezione che aveva costituito oggetto del processo dinanzi al Tribunale di Torino, conclusosi con ordinanza del 15.6.2015;
1.3. alla stregua di tali considerazioni, riteneva la riproposta domanda di protezione inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem;
2. di tale decisione domanda la cassazione il N., affidando l’impugnazione a cinque motivi;
3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 primo comma ultimo alinea cod. proc. civ., cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
Considerato che
1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 342, 346 e 348 bis c.p.c., erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello per ritenuta inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale, sostenendo che l’inammissibilità del gravame poteva essere dichiarata solo per insufficiente specificità dei motivi di censura o per l’assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, laddove nella specie nessuna di tali circostanze ricorreva;
2. con il secondo motivo, è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, in relazione all’ammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale, sostenendosi che il Tribunale aveva ritenuto ammissibile la domanda reiterata, aveva respinto l’istanza di riconoscimento della protezione sussidiaria ed accolto quella di riconoscimento della protezione umanitaria, con ordinanza impugnata dinanzi alla Corte d’appello per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; ritiene nella sostanza che il giudice del gravame non poteva pronunciarsi nuovamente sull’ammissibilità della domanda non accolta, in mancanza di gravame del Ministero;
3. con il terzo motivo, si lamenta violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., dell’art. 101, co. 2, c.p.c. e si deducono nullità della sentenza e violazione del contraddittorio, sostenendosi che la Corte distrettuale abbia rilevato d’ufficio il profilo di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, dovendo invece il giudice del gravame procedere, per rilevare la questione d’ufficio, con l’assegnazione alle parti, a pena di nullità, di un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta per il deposito di memorie contenenti osservazioni in ordine alla medesima questione;
4. con il quarto motivo, ci si duole, ex art. 360, n.5, c.p.c., dell’ omessa valutazione di un fatto decisivo, rappresentato dalla documentazione fotografica attestante l’attività lavorativa del N. presso la società governativa N. in qualità di apprendista elettricista, documentazione integrante la sussistenza di nuovi elementi ex art. 29 c. 1 lett. b) d. Igs. 25/08;
5. con il quinto motivo, si adduce violazione dell’art. 136, co. 2, d.P.R. 115/2002, in relazione alla violazione dei criteri per la revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta dalla sentenza d’appello;
6. quanto ai rilievi contenuti nel primo motivo, è sufficiente osservare che a pag. 5 della decisione impugnata, dopo avere argomentato sull’insussistenza dei presupposti per la riproposizione della domanda di protezione internazionale, la Corte conclude per l’inammissibilità della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, dovendo pertanto la ragione dell’inammissibilità del gravame correlarsi alla rilevata insussistenza dei presupposti per la reiterazione della istanza da parte del richiedente, e non certo a profili diversi attinenti alla mancanza di specificità dell’appello o al ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 348 bis c.p.c., ciò che si riflette in una imprecisione meramente terminologica della pronuncia che non incide in termini di lesione dei diritti dell’istante processualmente e sostanzialmente rilevanti;
7. quanto al secondo motivo, da trattarsi congiuntamente al terzo, per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, è sufficiente richiamare, in merito al tema del ne bis in idem, quanto affermato da questa Corte secondo cui “il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti;” con la conseguenza che “il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass. 3.4.2017 n. 8607, Cass. 20.6.2018 n. 16847);
8. in merito al quarto motivo, deve, infine, essere ribadita l’inconfigurabilità della denunciata omissione di esame di alcun fatto storico, tanto meno decisivo, per la mancanza di ogni precisazione con riguardo ai riferimenti temporali delle attestazioni anche in relazione all’impossibilità di relativa pregressa produzione, per la mancata confutazione delle considerazioni in merito all’incongruenza delle attestazioni, per la pluralità di ulteriori elementi di valutazione (di palese negazione ex se del requisito di decisività: Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625), al di fuori del paradigma devolutivo e deduttivo del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), avendo la doglianza piuttosto il carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione probatoria della Corte di merito;
9. la censura articolata nel quinto motivo, relativa alla dedotta illegittimità della disposta revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per violazione dei criteri legali è inammissibile alla luce della recente sentenza delle S.U. di questa Corte n. 4315 del 2020, nella quale è stato affermato che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (ritualmente con separato decreto o all’interno del provvedimento di merito), anche per manifesta infondatezza, deve essere sempre considerato autonomo e, di conseguenza, soggetto ad un separato regime d’impugnazione, ovvero l’opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 ed art. 15 d. lgs. n. 150 del 2011; in tale pronuncia è stato evidenziato che contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. e che è da escludere, anche in questa ipotesi, che della revoca irritualmente disposta dal giudice, nel provvedimento che decide sul merito della domanda (o delle domande) proposta dalla parte, possa essere investita la Corte di Cassazione in sede di ricorso avverso la decisione, essendo necessario ricorrere alla sequenza procedimentale sopra delineata (cfr., in conformità, Cass. 16117/2020);
10. in conclusione, il ricorso va dichiarato complessivamente inammissibile;
11. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;
12. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui agli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, sicché al rigetto o, come nella specie, all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305);
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1bis, del citato D.P.R., ove dovuto.
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