CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22148 – Ai fini della fruizione della prestazione del Fondo di Garanzia gli ultimi tre mesi del rapporto devono essere tali da dare diritto alla retribuzione e, ove esso non sussista, i medesimi non possono esser presi in considerazione, mancando lo stesso presupposto a cui la disposizione comunitaria è preordinata. Sono quindi esclusi quei periodi nei quali il lavoratore non maturi il diritto alla retribuzione, in assenza di prestazione della propria attività