CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 maggio 2019, n. 12660
Rapporto di agenzia – Pagamento dei compensi provvigionali – Domanda – Accertamento di un rapporto di lavoro subordinato
Rilevato che
La Corte d’Appello di Firenze confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto le domande proposte da M.P. nei confronti della G. s.p.a. e della Z. s.r.l. volte a conseguire il pagamento di differenze provvigionali e di compensi correlati alla attività di trasporto e consegna delle merci dei prodotti oggetto del rapporto di agenzia intercorso con le società predette.
La Corte di merito perveniva a tali conclusioni, in sintesi, sul rilievo della carenza di allegazione in ordine alla domanda concernente il pagamento dei compensi provvigionali, proposta in termini meramente dubitativi ed in assenza della indicazione di elementi oggettivi (affari realizzati, clienti, entità dei compensi percepiti), sui quali era fondato il diritto azionato.
Argomentava poi in ordine al carattere esplorativo della domanda, del pari riscontrato in relazione all’istanza di accertamento della natura subordinata del rapporto relativo al trasposto merci, formalmente definito in termini di comodato, per essere il ricorso di primo grado del tutto privo della indicazione delle modalità con le quali sarebbe stato determinato il rilevante importo rivendicato, con riferimento ad una serie di parametri, quali i tempi delle consegne ed i quantitativi delle merci oggetto di trasporto.
Avverso tale decisione M.P. interpone ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi, successivamente illustrati da memoria. Resistono con controricorso le società intimate.
Considerato che
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1749 e 2711 c.c. nonché degli artt. 210, 420, 421 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.
Ci si duole che la Corte di merito non abbia disposto una retta interpretazione dell’art. 1749 c.c., in base al quale grava sul preponente l’obbligo di porre a disposizione dell’agente la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico e di consegnare un estratto conto delle provvigioni dovute. Diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, la norma avrebbe infatti riconosciuto all’agente il diritto di esigere tali elementi dalla casa mandante, onde verificare l’importo delle provvigioni liquidate, imponendo a quest’ultima un obbligo di conformare la propria condotta ai principi di correttezza e buona fede. Quale corollario delle enunciate premesse, si deduce la sussistenza in capo all’agente di un vero e proprio diritto di accesso a tutti i documenti in possesso del preponente necessari alla liquidazione delle provvigioni.
2. Il secondo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. Si deduce l’erroneità della pronuncia per aver respinto l’istanza di formulata ex art. 210 e 212 c.p.c. di disporre l’ordine di esibizione della documentazione idonea a far valere i diritti azionati, unico strumento istruttorio atto a consentire di dimostrare la fondatezza del diritto azionato.
3. Con l’ultimo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art.360 comma primo n.5 c.p.c. Con riferimento alle istanze correlate al rapporto di comodato intercorso fra le parti, ci si duole della mancata ammissione dei mezzi di prova articolati e tendenti a dimostrare la natura simulata di detto rapporto.
4. I motivi, che possono essere congiuntamente trattati per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi.
Occorre premettere che la pronuncia impugnata si è dispiegata su duplice piano:
1) quello attinente al difetto di allegazione, bene evidenziato dai giudici del gravame, i quali hanno rimarcato quanto alle differenze di provvigione rivendicate, come l’agente avesse radicalmente omesso di “indicare gli elementi oggettivi – al di là delle personali sensazioni – che avevano motivato tale sua conclusione (quali affari realizzati, con quali clienti, quale provvigione corrisposta)”. Del pari, con riferimento alla domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato in luogo del contratto di comodato relativo al mezzo di trasporto delle merci, è stato evidenziato come la tesi attorea fosse stata espressa in termini meramente ipotetici, senza che in ricorso introduttivo fosse stato fatto alcun riferimento ai parametri di determinazione della rilevante somma richiesta a titolo di corrispettivo.
2) quello attinente al difetto probatorio, la riscontrata carenza di allegazione ridondando in termini di difetto di prova in ordine alla fondatezza del diritto azionato, il cui onere non poteva essere posto a carico delle società mandanti.
Le censure articolate dal ricorrente sono volte ad aggredire esclusivamente tale secondo piano del tessuto motivazionale, laddove viene prospettata una diversa interpretazione della norma di cui all’art. 1749 c.c. alla cui stregua viene posto a carico della mandante, l’obbligo di mettere a disposizione dell’agente la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico e alla verifica delle provvigioni liquidate, e viene censurato il malgoverno della attività istruttoria da parte del giudice del gravame, sotto il profilo della mancata attivazione dei poteri officiosi.
Il ricorso presenta, quindi, evidenti profili di inammissibilità, non attingendo la statuizione con la quale la Corte di merito ha rimarcato la assoluta genericità delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio che, in quanto non impugnata, è da ritenersi coperta da giudicato essendo idonea a sorreggere autonomamente la decisione (cfr. Cass. 4/3/2016 n. 4293).
Sotto altro versante, non può tralasciarsi di considerare che, secondo l’insegnamento di questa Corte, il diritto all’accesso ed alla documentazione contabile, di cui all’art. 1749 c.c. come risultante dall’art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l’acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili; sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l’esibizione documentale, dedurre e dimostrare l’esistenza dell’interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l’indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l’istanza (cfr. Cass. 29/9/2016 n. 19319).
Non può in via ulteriore sottacersi – quanto all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio da parte del giudice del lavoro – che l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (vedi ex plurimis, Cass. 25/10/2013 n. 24188). E nella specie, è di tutta evidenza la carenza della domanda quanto alla descrizione delle vicende rilevanti del rapporto e dei fatti costitutivi del diritto azionato, di conseguenza prospettandosi in termini meramente esplorativi le istanze istruttorie come accertato dalla Corte di merito, la cui statuizione, per quanto sinora detto, si sottrae al sindacato di legittimità.
5. Da ultimo, con particolare riferimento alla terza critica concernente la mancata ammissione degli articolati mezzi di prova, si prospettano ulteriori ragioni di inammissibilità.
Invero, secondo i principi affermati da questa Corte, la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si dolga della valutazione rimessa al giudice del merito senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (vedi Cass. 4/4/2018 n.8204), oneri che nella specie, non risultano adempiuti da parte ricorrente.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni sinora esposte, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Per il principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio in favore di ciascuna delle società intimate, nella misura in dispositivo liquidata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13537 - Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 22438 - Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai…
- CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6354 depositata l' 8 marzo 2024 - Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 20540 depositata il 17 luglio 2023 - La deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23133 depositata il 25 luglio 2022 - Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 2392 depositata il 26 gennaio 2023 - L'omesso esame di un fatto riportato in un documento diviene rilevante solo ove si concreti, per la sua decisività. In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…