CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 maggio 2019, n. 12660 – La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si dolga della valutazione rimessa al giudice del merito senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto