CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 maggio 2019, n. 12682 – In relazione ai tributi “armonizzati”, affinché il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione», la cui necessità esclude, quindi, la rilevabilità d’ufficio della relativa violazione, «ma è, altresì, necessario che esso assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto valere, qualora il contraddittorio, fosse stato tempestivamente attivato