CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 maggio 2021, n. 12813 – Per evitare la decadenza dalle agevolazioni non è necessaria la trascrizione del secondo atto di acquisto, purché tempestivamente registrato, qualora il contribuente, entro un anno l’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui art. 1, comma 2, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale