CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 maggio 2021, n. 12914 – In tema di imposte sui redditi d’impresa, le garanzie del rendimento locativo minimo (…) non rientrano tra gli accantonamenti tassativamente previsti dalle disposizioni sulla determinazione del reddito d’impresa, sicché gli oneri in parola, realizzando costi futuri, sono deducibili solo se e nella misura in cui sono sostenuti, secondo i criteri di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 [vecchia numerazione, previsione oggi confluita nell’art.109 T.U.I.R. nuova numerazione], mancando i requisiti di certezza e obiettiva determinabilità di costi non ancora effettivamente sostenuti e di cui è assolutamente incerto il sostenimento