CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2018, n. 6062
Contratto di lavoro a tempo determinato – Nullità del termine – Indennità – Riammissione in servizio
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 19.10.2015, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di prime cure che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 1.5.2010 tra A.-C. A. I. s.p.a. e S.S. e ha condannato la società datrice di lavoro a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle l’indennità di cui all’art. 32, comma 5, 1. n. 183/2010, ragguagliandola a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dalla pronuncia al saldo;
che avverso tale pronuncia C. A. I. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che S. S. ha resistito con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che parte ricorrente ha depositato memoria;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1-bis, 1. n. 183/2010, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente non fosse decaduta dall’azione nonostante che l’impugnativa di nullità del termine fosse stata proposta in data 5.12.2011 e dunque ben oltre i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto a tempo determinato;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. per avere la Corte territoriale rassegnato una motivazione apparente, perplessa e del tutto inidonea a chiarire l’iter logico seguito per ritenere non provato l’avvenuto rispetto della c.d. clausola di contingentamento;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2, d.lgs. n. 368/2001, 2697 c.c., 115, 116, 420, 421 e 437 c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte di merito omesso di tener conto della documentazione in atti circa l’ammontare degli assunti a termine in rapporto al totale dei dipendenti e non avere né disposto la pur richiesta prova testimoniale né provveduto ad esercitare i propri poteri d’ufficio, nonostante la presenza di elementi di prova risultanti dalla documentazione versata in atti;
che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’art. 32, comma 1-bis, 1. n. 183/2010, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 225/2010 dall’art. 1,1. n. 10/2011, nel prevedere «in sede di prima applicazione» il differimento al 31.12.2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutte le fattispecie alle quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6, 1. n. 604/1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24.11.2010 (data di entrata in vigore della 1. n. 183/2010) e il 23.1.2011 (scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dall’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, ciò rispondendo alla ratio legis di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione ex novo del predetto termine di decadenza (Cass. S.U. n. 4913 del 2016);
che, essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio di diritto, nessuna censura merita al riguardo la sentenza impugnata;
che, con riguardo al secondo motivo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui, affinché sia integrato il vizio di mancanza della motivazione agli effetti di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c., occorre che la motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, vuoi nel senso che, pur formalmente esistendo quest’ultima, il suo svolgimento sia talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009);
che, a chiarimento dell’anzidetto principio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il vizio in questione, attenendo alla motivazione in sé, deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);
che, nella specie, il lamentato contrasto argomentativo appare manifestamente insussistente, evincendosi dalla motivazione dei giudici di merito che il giudizio di irrilevanza dei dati che parte ricorrente si era offerta di provare ai fini del rispetto della clausola di contingentamento riposa sulla necessità di assumere, quale denominatore della frazione, la totalità dei soli addetti ai servizi operativi di terra e di volo e di assistenza a bordo di passeggeri e merci e, quale numeratore, il numero complessivo delle assunzioni a termine alla data di stipula del contratto intercorso con l’odierna parte controricorrente, con conseguente irrilevanza sia del totale dei lavoratori a tempo indeterminato sia del totale del personale in forza, mese per mese, in virtù di contratti a tempo determinato;
che, con riguardo al terzo motivo, costituisce orientamento consolidato di questa Corte di legittimità il principio secondo cui la censura di violazione di legge può configurarsi allorché la sentenza impugnata abbia compiuto un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge, dovuta o ad un’erronea interpretazione della medesima ovvero all’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non anche quando si deduca un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, trattandosi in questo caso di questione esterna all’esatta interpretazione della norma e che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo ex art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione tempore (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013);
che, nella specie, le censure di parte ricorrente incorrono pro parte nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulate con riguardo a violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, d.lgs. n. 368/2001, e 2697 c.c., denunciano in realtà un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa;
che, con riguardo alle ulteriori doglianze di violazione e falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c., rilevanti invero sub specie di omesso esame circa un fatto controverso e decisivo (cfr. in tal senso Cass. n. 15107 del 2013), è sufficiente rilevare che in nessuna parte del ricorso viene indicato il fatto decisivo il cui omesso esame si sarebbe negativamente riverberato nel giudizio circa il mancato rispetto della clausola di contingentamento, vale a dire che, alla data di stipula del contratto inter partes, il totale delle assunzioni a termine effettuate in quell’anno da parte ricorrente fosse inferiore alla soglia fissata dall’art. 2, d.lgs. n. 368/2001 (cfr. in tal senso Cass. n. 4764 del 2015);
che, proprio per ciò, manifestamente infondate appaiono le ulteriori censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 420, 421 e 437 c.p.c. e 111 Cost., dal momento che l’esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, postula pur sempre che i poteri d’ufficio del giudice d’appello in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove essi, ai sensi dell’art. 437, comma 2°, c.p.c., siano indispensabili ai fini della decisione della causa, siano esercitati esclusivamente con riferimento a fatti che siano stati allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (cfr. da ult. Cass. n. 20055 del 2016);
che il ricorso, conseguentemente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, debbono ritenersi sussistenti i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.