CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2018, n. 6073
Tributi – Imposte sui redditi – Utili extracontabili di società di capitali a ristretta base azionaria – Accertamento pro quota nei confronti del socio – Sanatoria ex art. 15, della Legge n. 289 del 2002 da parte della società – Effetti in favore del socio – Esclusione
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 165/8/2016, depositata il 13 maggio 2016, notificata il 26 maggio 2016, la CTR della Sardegna – sezione staccata di Sassari – accolse l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate dalla sig. C.A. M.C. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Sassari, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF, addizionale regionale, interessi e sanzioni, relativamente all’anno d’imposta 1998, nascendo il recupero a tassazione in relazione alla quota degli utili extracontabili separatamente accertati nei confronti della società C. S.r.l. a ristretta base sociale e familiare, della quale la contribuente deteneva la quota del 25%.
Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’intimata non ha svolto difese.
Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 15 della l. n. 289/2002, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. lamentando l’erroneità della pronuncia impugnata, laddove ha escluso il potere di accertamento dell’Ufficio riguardo al maggior reddito da partecipazione del socio, in dipendenza dell’intervenuta definizione della lite da parte della società ex art. 15 della l. n. 289/2002.
Il motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte, con riguardo a società a ristretta base sociale, ha affermato il principio secondo il quale «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria» e «tale presunzione – fondata sul disposto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente e non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda integrativa di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte ed indipendenti» (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. 10 maggio 2011, n. 10270; Cass. sez. 5, 13 gennaio 2016, n. 386).
In particolare, relativamente alle posizioni degli altri soci della stessa C. S.r.l. in dipendenza dallo stesso accertamento per il medesimo anno d’imposta nei confronti della società, la quale aveva definito la propria posizione aderendo alla sanatoria ex art. 15 della l. n. 289/2002, analogamente questa Corte ha ribadito come tale circostanza non precluda l’accertamento nei confronti dei soci, in quanto la formulazione della domanda di tale beneficio costituisce l’esercizio di un diritto lasciato al libero e prudente apprezzamento di ciascun contribuente, conseguendo a ciò, pertanto, l’irrilevanza, ai fini IRPEF, del condono fruito dalla società rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersene ed il diritto – dovere dell’amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 5 maggio 2016, n. 9117; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 8007).
La sentenza impugnata, che si è posta in contrasto con il succitato principio di diritto affermato da questa Corte in materia ed al quale va assicurata ulteriore continuità, va pertanto cassata in accoglimento del ricorso.
La causa va quindi rinviata per nuovo esame alla CTR della Sardegna – sezione staccata di Sassari – in diversa composizione, che, nell’attenersi al principio di diritto innanzi indicato, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna – sezione staccata di Sassari – in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
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