CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2018, n. 6075
Tributi – Accertamento sintetico – Presupposto – Almeno due anni di scostamento (nella misura di almeno un quarto) tra reddito complessivo netto accertabile con metodo sintetico e quello dichiarato – Sopravvenienza di pronuncia in favore del contribuente per annualità precedente – Sopraggiunta mancanza di presupposto – Illegittimità accertamento sintetico
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 161/4/2016, depositata il 15 marzo 2016, la CTR delle Marche rigettò il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. L.B. avverso la sentenza della CTP di Pesaro, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento, con il quale, con metodo sintetico, era stato determinato il maggior reddito ai fini IRPEF rispetto a quello dichiarato dal contribuente per l’anno 2005.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. riguardo all’ambito dell’onere della prova incombente al contribuente onde superare la presunzione legale posta dall’art. 38, comma 6 del citato decreto nella sua formulazione riferita all’anno oggetto di accertamento.
Il ricorso è manifestamente infondato, dovendo in via preliminare rilevarsi la sopravvenienza, pendente il presente giudizio, di pronuncia, Cass. sez. 5, 31 gennaio 2017, n. 2428, che ha dichiarato improcedibile altro ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso altra sentenza della CTR delle Marche intervenuta tra le stesse parti con esito favorevole al contribuente, in relazione ad accertamento sintetico riferito alla precedente annualità d’imposta (2004).
Ciò comporta il venir meno del presupposto del rilievo di almeno due anni di scostamento (nella misura di almeno un quarto), secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, tra il reddito complessivo netto accertabile con metodo sintetico e quello dichiarato, determinando quindi l’inapplicabilità dell’accertamento con metodo induttivo secondo la citata norma. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.