CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2018, n. 6075
Tributi – Accertamento sintetico – Presupposto – Almeno due anni di scostamento (nella misura di almeno un quarto) tra reddito complessivo netto accertabile con metodo sintetico e quello dichiarato – Sopravvenienza di pronuncia in favore del contribuente per annualità precedente – Sopraggiunta mancanza di presupposto – Illegittimità accertamento sintetico
Fatto e diritto
Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 161/4/2016, depositata il 15 marzo 2016, la CTR delle Marche rigettò il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. L.B. avverso la sentenza della CTP di Pesaro, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento, con il quale, con metodo sintetico, era stato determinato il maggior reddito ai fini IRPEF rispetto a quello dichiarato dal contribuente per l’anno 2005.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. riguardo all’ambito dell’onere della prova incombente al contribuente onde superare la presunzione legale posta dall’art. 38, comma 6 del citato decreto nella sua formulazione riferita all’anno oggetto di accertamento.
Il ricorso è manifestamente infondato, dovendo in via preliminare rilevarsi la sopravvenienza, pendente il presente giudizio, di pronuncia, Cass. sez. 5, 31 gennaio 2017, n. 2428, che ha dichiarato improcedibile altro ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso altra sentenza della CTR delle Marche intervenuta tra le stesse parti con esito favorevole al contribuente, in relazione ad accertamento sintetico riferito alla precedente annualità d’imposta (2004).
Ciò comporta il venir meno del presupposto del rilievo di almeno due anni di scostamento (nella misura di almeno un quarto), secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, tra il reddito complessivo netto accertabile con metodo sintetico e quello dichiarato, determinando quindi l’inapplicabilità dell’accertamento con metodo induttivo secondo la citata norma. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29549 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 aprile 2021, n. 9719 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e circostanze…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 ottobre 2019, n. 24700 - Accertamento sintetico del reddito per scostamento del reddito complessivo netto da quello dichiarato
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7269 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla rettifica delle dichiarazioni eseguita con metodo cd. "sintetico" (art. 38, comma quarto del d.P.R. n. 600 del 1973), viene…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 693 - L'art. 38, quarto comma, citato non impone all'Ufficio di procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 giugno 2020, n. 10865 - Il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 r. d. l. n. 636 del 1939 sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…