CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 marzo 2020, n. 7226 – La deducibilità delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all’attività del professionista, prevista dal comma 2 dell’art. 54 del TUIR, è stabilita nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risultante all’inizio del periodo di imposta. Le predette spese sono detraibili ai fini IVA solo se l’immobile costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività