CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2019, n. 29399
Tributi – Imposte sui redditi – Soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990 – Rimborso ex art. 9, co. 17, della Legge n. 289/2002 – Versamento effettuato con ritenuta operata dal sostituto d’imposta – Presentazione dell’istanza di rimborso – Legittimazione congiunta del sostituto e del sostituito
Rilevato che
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva respinto l’appello proposto dalla Agenzia nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso proposto da P.R. avverso il silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso da lui avanzata per ottenere la restituzione del 90 % delle somme pagate a titolo di Irpef per gli anni 1990, 1991 e 1992. Il giudice di appello confermava la sentenza di primo grado in quanto la legge di “stabilità 2015” aveva riconosciuto il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che fosse stata presentata la relativa istanza nel termine di due anni decorrenti dall’entrata in vigore della legge 28-2-2008, n. 31, di conversione del d.l. 31-12-2007, n. 248 (nel caso in esame in data 20-2-2009).
2. Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che
1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “violazione di legge: art. 9, comma 17, della legge 289/2002, art. 1 OPCM 21/12/90”, in quanto la legge 190 del 23-12-2014 all’art. 1 comma 665 ha previsto che i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, che “hanno versato” le imposte nel triennio 1990-92 per un importo superiore al 10 % previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 289/2002, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività di impresa, per i quali l’applicazione è sospesa nelle more della verifica di compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione della presentazione della istanza di rimborso entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge 31/2008. Pertanto, deve intendersi escluso il “sostituito” perché non obbligato ex lege al versamento delle ritenute. Soltanto il “sostituto” di imposta, per i redditi da lavoro dipendente, è obbligato al versamento all’erario delle ritenute d’acconto, sicché solo il “sostituito” è legittimato in astratto a chiedere il rimborso, mentre il “sostituto” non ha diritto ad alcun rimborso.
1.1. Tale motivo è infondato.
Invero, per questa Corte (Cass., 29 luglio 2015, n. 16105; Cass., sez.un., 26 giugno 2009, n. 15032), in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”).
Si è, inoltre, affermato che, in materia di condono fiscale, l’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte (con esclusione dell’I.V.A., la cui condonabilità è incompatibile con il diritto comunitario), in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, costituisce una disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, che mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass., 12083/2012; Cass., 26 settembre 2016, n. 18905).
Pertanto, il diritto al rimborso deve ritenersi attribuito al soggetto passivo dell’imposta in senso sostanziale, e non anche al mero sostituto d’imposta, apparendo al riguardo non vincolante il diverso parere contenuto nelle circolari dell’Amministrazione (Cass., 26 settembre 2016, n. 18905).
Del resto, l’art. 16 octies comma 1 lettera b) della legge 123/2017, di conversione del d.l. 91/2017, ha modificato l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, specificando espressamente che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, […], che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 289/2002, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata del presente comma….”. Si prevede espressamente, quindi, che il diritto al rimborso spetta proprio ai titolari di redditi di lavoro dipendente.
2. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
3. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550; Cass., n. 889/2017).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del contribuente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15 %.
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