CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2020, n. 25820
Tributi – Agevolazioni fiscali – Soggetti colpiti dal sisma Sicilia 1990 – Rimborso imposte versate – Soggetti titolari di reddito d’impresa – Esclusione
Rilevato che
La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso avverso il diniego di rimborso, per tributi erariali, di G.A. e R.A., nella qualità di eredi di G.A., ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, relativa al 90% dei tributi versati relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la sospensione del rimborso per i richiedenti che svolgono attività d’impresa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento comunitario, non incide sulla formazione dei titoli, preso atto della tempestività della domanda, presentata il 31.3.2008, e della presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a tre motivi; i contribuenti sono rimasti intimati.
Considerato che
1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015), del reg. CE 659/99, art. 11 e 12 ex art. 360 n. 3 c.p.c.
2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Va premesso che è pacifico e non contestato che il dante causa dei ricorrenti era titolare di redditi di lavoro autonomo in quanto titolare di partita IVA fino al 31.12.1995 e in quanto il rimborso richiesto riguardava sia Irpef che Ilor.
Ciò premesso, il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, par. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. 2 maggio 2018, n. 10450).
Deve conseguentemente darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte che ha ribadito che “In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi” (Cass. n. 29905 del 13/12/2017; n. 17199 del 2019; n. 19133 del 2019; n. 19070 de/ 2019; n. 17484 del 2019, n. 30927 del 27/11/2019).
In recenti decisioni (Cass. n. 29905 del 2017 e n. 3070 del 2018 e n. 723 del 2019 di questa Sottosezione) si è ancora aggiunto che secondo la Commissione UE «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano dì per sé aiuti di Stato configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)» (p. 134 della “decisione”).
Una volta accertato lo svolgimento da parte del contribuente di un’attività economica assoggettata ad imposizione sul valore aggiunto e sulle attività produttive, il giudice di merito è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1. TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. Cass. n. 29905/2017). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (5 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (5 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che i beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti assicurative o da altre misure di aiuto; inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, 6 dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass., Sez. lav., 09/06/2017, n. 14465).
Al riguardo si è ancora chiarito che la prova delle suddette circostanze è a carico dei soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. N. 22377/2017, n. 2578 del 2020, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso dei giudizio di appello) e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza della commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica.
Conclusivamente il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR cui è demandato procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto, osservando la decisione della Commissione UE del 14/08/2015 e le indicazioni della Corte di giustizia del 15/07/2015, nonché di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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