CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 novembre 2020, n. 25828
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Revocazione – Travisamento della questione oggetto del giudizio
Ritenuto che
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 1123/27/18, dep. 9.4. 2018, che, su ricorso per revocazione della sentenza della CTP Puglia n. 1854/25/2016, dep. 11 luglio 2016 – in controversia su impugnazione di rendita catastale da parte di E21 E.S. srl – ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Ufficio.
La CTR – premesso che la questione riguardava l’abbattimento del 25% del valore attribuito al capitale fondiario da parte dell’Ufficio, stante la vita utile di un impianto eolico non superiore a 20 anni e premesso altresì che la revocazione riguardava “una errata percezione nell’esame della giurisprudenza citata dal giudice a cui ha inteso relazionarsi” – ha rilevato che il fatto controverso (individuato nella dimostrazione dell’effettivo versamento delle somme di cui è stato chiesto il rimborso) era stato trattato con pronuncia puntuale e ineccepibile in fatto e in diritto, escludendo che nella fattispecie ricorressero i presupposti della revocazione (presenza di un errore di fatto, nei limiti tassativi di cui agli artt. 64 e 65 d.lgs. 546/92 e art. 395 n. 4 c.p.c.; accertamento, nella sentenza impugnata per revocazione, di una verità contraria e giuridicamente rilevante).
E21 E.S. srl è rimasta intimata.
L’Agenzia deposita memoria.
Considerato che
Con unico mezzo – rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 395 c.p.c. Omesso esame di un punto decisivo del giudizio. Art. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c.» – l’Agenzia delle entrate deduce che la CTR aveva pronunciato su un fatto non pertinente al giudizio, giacché la controversia era relativa alla corretta determinazione della rendita catastale di un aerogeneratore e non al rimborso di una somma di denaro, dimostrando così di aver confuso la causa con un’altra. La commissione tributaria, pertanto, era incorsa sia in violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 395 cod. proc. civ. che nel vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia avendo travisato la questione oggetto di giudizio.
La censura, previa riqualificazione, è fondata.
L’Agenzia delle entrate pone a fondamento dell’impugnazione il travisamento della questione oggetto del giudizio, avendo la CTR fondato la decisione sulla mancata dimostrazione del versamento delle somme di cui sarebbe stato chiesto il rimborso, mentre la causa verteva sulla corretta determinazione della rendita catastale di un aerogeneratore.
In tal modo la ricorrente, pur evocando i parametri normativi di cui al n. 3 e al n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., prospetta, in realtà, la nullità della sentenza per motivazione apparente e, quindi, un vizio di ordine processuale che determina la nullità della sentenza sussumibile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Ciò in quanto le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (mancata dimostrazione del versamento delle somme di cui sarebbe stato chiesto il rimborso), per la loro incongruenza rispetto alla fattispecie concreta oggetto di giudizio (corretta determinazione della rendita catastale di un aerogeneratore), non si palesano idonee a rivelare la ratio deciderteli (cfr., Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, secondo cui «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture».
La riqualificazione del motivo di impugnazione è consentita a questa Corte, in virtù del principio di diritto secondo cui «L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato» (Cass. n. 4036 del 2014).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.