CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22340 – Ilcontribuente può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione