CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22344
Tributi – Accertamento – Riscossione – Sistema di somministrazione c.d. «netting – Evasione di imposte
Ritenuto in fatto
1. Con avviso di accertamento notificato il 14/12/2006 l’Agenzia delle Entrate di Salerno, sul presupposto del non riconoscimento di alcuni costi per l’anno 2003, accertava nei confronti della s.r.l. A.I. un reddito di € 243.363,00, maggiore di quello dichiarato pari a € 94.942,00, con il conseguente recupero a tassazione delle imposte evase (IRPEG, IRAP, IVA) più sanzioni e interessi.
Proponeva ricorso la società Ambiente Italia, contestando il mancato riconoscimento di costi perché quelli sostenuti dall’amministratore (€ 41.052,10) erano documentati da carta di credito, quelli per carburante (€ 75,436,89) erano fatturati alla E.C. e quelli relativi a bolli e assicurazioni si riferivano ad automezzi strumentali e pertanto erano deducibili.
L’Agenzia resisteva e la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno respingeva il ricorso.
Proponeva appello la A.I. s.r.I., riproponendo le proprie deduzioni circa la deducibilità dei costi sostenuti, a cui resisteva l’Ufficio.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione staccata di Salerno, con sentenza del 27/9-11/10/2010, respingeva l’appello, in quanto privo di motivi specifici di censura alla sentenza impugnata.
La Commissione Regionale ha ribadito che non era provata l’inerenza dei costi per gioielli, abbigliamento, viaggi in località lontane, ristoranti e alberghi, e che comunque ricevute e fatture non indicavano il soggetto che le aveva sostenute; ha inoltre osservato che la spesa per carburante non era validamente documentata perché il contratto di adesione alla E.C. non consentiva di stabilire la strumentalità degli automezzi o l’utilizzo dei carburanti esclusivamente da parte di tali automezzi, stante la genericità delle fatture; pure per bolli e assicurazioni mancava la prova dell’uso esclusivo dei veicoli come strumentali all’attività di impresa.
2. Con atto notificato il 24/11/2011 ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. A., svolgendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ. la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 3, 4, 6, del d.P.R. 10/11/1997 n. 444, nonché dell’art. 2697 cod.civ. e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e lamenta inoltre omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo.
La ricorrente aveva dedotto, sin dal ricorso di primo grado, il fatto, mai contestato dall’Amministrazione Finanziaria, di aver provveduto ad acquistare carburante mediante l’utilizzo di una carta, denominata E.C., basata su di una convenzione diretta stipulata con la compagnia petrolifera, che prevedeva la possibilità di approvvigionamento presso tutte le stazioni di rifornimento aderenti, con successiva fatturazione diretta da parte della compagnia al cliente.
Nella sostanza, il cliente non aveva rapporto contrattuale con i rifornitori che operavano come mero tramite del contratto di somministrazione.
Tali modalità di acquisto si sottraevano alla disciplina del d.P.R. 444/1997, che prevede la sostituzione della fattura con le schede carburante unicamente per le transazioni commerciali intercorse tra clienti e impianti stradali di distribuzione, e non anche per gli acquisti del genere indicato, che invece avvengono direttamente fra cliente e società petrolifera e per i quali il documento giustificativo di spesa è appunto la fattura ex art.22, comma 3, d.P.R. 633/1972.
Tale impostazione era avallata nella sua correttezza anche dalla Amministrazione Finanziaria con la circolare ministeriale n. 205 del 12/8/1998, punto 2 e 4, che richiama le risoluzioni ministeriali n. 571647 e n. 570767 del 1989 e n. 106/E del 4/7/1996.
Secondo il ricorrente, l’errore incorso era evidente perché la Commissione aveva ritenuto applicabile la disciplina delle schede carburante a una fattispecie (il c.d. sistema netting) che restava esclusa dalla sua sfera applicativa e per il quale la fattura commerciale era l’unico documento in grado di provare effettività e inerenza ai fini della deducibilità fiscale.
La sentenza impugnata era poi sorretta da motivazione illogica e contraddittoria perché la Commissione non si era accorta che al processo verbale di constatazione era allegato l’elenco completo delle fatture emesse da E.I. per acquisto carburante da A. s.r.l. per tutto il 2003, stilato dagli stessi accertatori che avevano verificato le fatture. Lo stesso documento era stato ritenuto attendibile per gli accertamenti relativi alla maggiore imposta dovuta e non attendibile in relazione all’elenco di fatture allegato.
La sentenza infine non aveva tenuto conto della reale portata probatoria dell’elenco fatture allegato al processo verbale di constatazione del 16/5/2006, certamente idoneo a giustificare la deducibilità dei costi di carburante per l’importo delle fatture annotate.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, comma 1, n.3 e n.5, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 10 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), nonché degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, ed ancora omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo.
In particolare la ricorrente si duole della lesione del proprio legittimo affidamento circa la deducibilità dei costi di acquisto di carburante tramite il servizio E.C. ingenerato dalla circolare ministeriale n. 205 del 12/8/1998.
3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, sostenendo inammissibilità o infondatezza del ricorso.
La resistente sottolinea che nonostante la deroga all’obbligo di tenuta delle schede carburante previsto nell’art. 1 del d.p.r. 444/1997, la A.I. s.r.l. era incorsa in una serie di inadempienze riscontrate in sede di accertamento (diversità fra le targhe degli automezzi riportate nel contratto con Esso e quelle indicate in fattura; mancato rispetto delle prescrizioni della circolare ministeriale 205 del 1998, di compilazione mensile di un documento riepilogativo dei numeri di targa dei veicoli e chilometri percorsi, la cui mancata tenuta aveva fatto riemergere la necessità della scheda carburante).
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato: il giudice di appello ha ritenuto non provata l’inerenza dei costi in quanto dall’esame del contratto di adesione della contribuente al sistema di pagamento mediante la carta E.C.e delle relative fatture non risultava provato che il rifornimento abbia riguardato mezzi aziendali.
L’impugnazione non si confronta in modo specifico con tale ratio decidendi, neppur correttamente messa a fuoco, e si diffonde invece sulle peculiarità del sistema di somministrazione c.d. «netting», basato sulla fatturazione diretta dall’impresa petrolifera al cliente, che prescinde dal sistema delle schede carburante e dal rapporto di fornitura da parte del singolo gestore di stazione di servizio, che la sentenza impugnata non ha affatto messo in discussione.
La spesa per carburante della contribuente è stata ritenuta non validamente documentata non già perché fosse attestata da fatture direttamente emesse dalla E., in linea con le previsioni della convenzione di somministrazione e il sistema netting, ma perché le fatture della E. erano generiche e non era possibile quindi identificare esattamente gli automezzi riforniti con il carburante fatturato, verificare la strumentalità degli automezzi e riscontrare l’utilizzo del carburante solo da parte degli automezzi strumentali.
2. Il secondo motivo è nuovo e quindi inammissibile.
Dalla sentenza di appello non risulta che la ricorrente abbia dedotto la nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art.10 della legge 27/7/2000 n. 212 (in tema di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente) e che tale motivo di doglianza sia stato riproposto alla Commissione Tributaria Regionale con l’atto di appello, né la ricorrente afferma e prova di averlo fatto, come sarebbe stato suo onere.
3. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al d.m. 10/3/2014 n.55 e allo scaglione corrispondente al valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in € 4.000,00, oltre le spese prenotate a debito.
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