CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22350

Tributi – Accertamento – Riscossione – Processo verbale di constatazione- Contenzioso tributario – Notificazione

Fatti di causa

K.I. spa ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non si è costituita, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc\ CTR) in epigrafe che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini IRAP e IRES, per l’anno d’imposta 2004, una parte dei costi (euro 948.304,22) esposti nella fattura emessa dalla casa madre K.M.S.C. (hinc: KMSC), con sede legale nel Regno Unito, perché non documentati, e constatava l’irrilevanza fiscale della rimanente parte dei costi (per attività promozionali) di cui alla stessa fattura (euro 308.297,03), perché (ri)addebitati, dalla contribuente, ad altra società del gruppo – per quanto ancora rileva, confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuente.

Il giudice d’appello ha reputato legittimo l’avviso di accertamento, motivato per relationem, con il richiamo al processo verbale di constatazione del nucleo di polizia tributaria; ha escluso la contraddittorietà della verifica fiscale, rimarcando che la GdF non aveva ritenuto deducibile una parte del costo esposto in fattura, ma si era limitata a qualificare come fiscalmente neutra quella posta, perché (ri)addebitata a terzi, e aveva recuperato a tassazione gli ulteriori costi, perché non sufficientemente documentati, sia in relazione alla genericità della loro descrizione in fattura, sia per l’assenza di riferimenti a eventuali rapporti intercompany; infine, ha disatteso l’eccezione della contribuente d’illegittimità della sanzione.

Con ordinanza interlocutoria emessa all’udienza del 23/06/2016, questa Corte, ravvisata un’irregolarità della notifica dell’atto d’impulso processuale, ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate che, questa volta, correttamente evocata in giudizio, si è costituita con controricorso.

Il Procuratore G.P.M. ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Primo motivo del ricorso: «Violazione di legge per nullità dell’accertamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973».

Si deduce che l’avviso di accertamento recasse “un semplice ed acritico rinvio per relationem al processo verbale di constatazione” (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione), tale da renderne inesistente la motivazione perché relativa a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, come comprovato dalla circostanza che, contraddittoriamente, il costo descritto in fattura era stato qualificato come parzialmente deducibile.

1.1. Il motivo è inammissibile.

L’omessa riproduzione, nel corpo del ricorso per cassazione, dell’atto impositivo che si assume carente, sul piano dello sviluppo motivazionale, non pone la Corte nella condizione di vagliare la doglianza.

2. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione di legge sopra un punto decisivo della controversia, vale a dire l’art. 2697, in relazione al mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Agenzia delle entrate.».

Si denuncia che la CTR, errando nella valutazione della fattispecie, sebbene la contribuente avesse prodotto documentazione a sostegno dell’effettività delle c.d. spese di regia, abbia ritenuto assolto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’onere della prova della fondatezza della pretesa tributaria, semplicemente disconoscendo la rilevanza e il valore probatorio della documentazione offerta dalla società.

2.1. Il motivo è infondato.

In disparte la contraddittorietà dell’enunciazione del mezzo, in quanto l’art. 2697 cod. civ. non è (come sostiene la ricorrente) un “punto decisivo della controversia”, ma è la norma del codice civile che disciplina la distribuzione, tra le parti, dell’onere della prova, della quale, a giudizio della Corte, la CTR ha fatto corretta applicazione.

Invero, la Commissione regionale, all’esito di un giudizio di fatto, estraneo al controllo di legittimità devoluto alla Cassazione, ha reputato che l’organo di verifica avesse dimostrato il credito fiscale, escludendo, correttamente, la deducibilità di una parte dei costi esposti in fattura, perché non sufficientemente specificati (con riferimento alla natura, alla qualità e quantità delle prestazioni eseguite da KMSC) né documentati.

3. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 16 e 17 decreto legislativo 472/97».

Un altro rilievo investe, innanzitutto, la statuizione della CTR che ha affermato che, nell’atto impugnato, sarebbero stati ben evidenziati i criteri seguiti per l’irrogazione delle sanzioni, mentre, in realtà, la mera quantificazione della pena pecuniaria non soddisfa il requisito della motivazione di cui all’art. 16 cit.

Prospetta, infine, la ricorrente che la CTR (e, prima di essa, la Commissione tributaria provinciale), non si sarebbe pronunciata sull’eccezione (subordinata), sollevata dalla società, di annullamento delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza.

3.1. Il complesso motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Dal primo punto di vista (infondatezza), non è ravvisabile alcuna violazione di legge, ascrivibile alla CTR, in quanto la sanzione applicata – che, preme chiarirlo, è stata quantificata in misura pari al minimo edittale (ciò che denota il difetto d’interesse della contribuente a fare valere la doglianza) – è la diretta conseguenza dell’esito del procedimento di accertamento dei tributi (IRES e IRAP) e ha la propria ragione d’essere nell’atto impositivo, come consentito dall’art. 17 cit., che costituisce un’espressa deroga al procedimento di irrogazione delle sanzioni ex art. 16 cit., nel senso che ne consente l’irrogazione insieme coll’avviso di accertamento, senza una previa, autonoma, contestazione.

Dal secondo punto di vista (inammissibilità) – a tacere del prospettabile difetto d’autosufficienza della critica, per l’omessa riproduzione, in seno al ricorso per cassazione, del passo dell’appello recante tale rilievo, assertivamente ignorato dalla CTR – la censura, in modo non consentito, non specifica né quale sia la norma tributaria in relazione alla quale sarebbero apprezzabili obiettive condizioni di incertezza, tali da giustificare la non applicazione delle sanzioni, né in cosa, esattamente, si sostanzino le adombrate obiettive condizioni di incertezza.

4. Quarto motivo: «Violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 109 TUIR».

Si fa valere, infine, il vizio della sentenza impugnata che avrebbe ravvisato l’indeducibilità dei costi (o di parte di essi), esposti in fattura, per difetto dei requisiti dell’inerenza e della certezza, laddove, invece, la contribuente aveva dato piena prova di tali requisiti, trattandosi della deduzione delle c.d. spese di regia (ossia per servizi di gestione e amministrazione), sostenute dalla società capo-gruppo, con sede legale all’estero, e poi ripartite tra le consorelle.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Sebbene il rilievo sia qualificato come violazione di legge (art. 109 TUIR), in realtà, esso svolge, in modo non consentito, censure di fatto in ordine all’apprezzamento del giudice di merito, che ha ravvisato l’indeducibilità dei costi per mancanza di sufficiente documentazione di riscontro circa la sussistenza dei requisiti di certezza e di inerenza.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.