CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22358
Imposte dirette – IRPEF – Accertamento – Riscossione – Notificazione – Fallimento – Contenzioso tributario
Fatti di causa
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha respinto l’appello proposto da A.M. confermando la decisione con cui la Commissione di prime cure aveva respinto tre opposizioni riunite proposte avverso altrettanti avvisi di mora relativi all’imposta IRPEF per gli anni 1991, 1993 e 1996, oltre sanzioni e accessori.
Il giudice d’appello, respinta un’eccezione di bis in idem in relazione a un preatto contenzioso tra le parti, ha rilevato che gli atti prodromici agli avvisi opposti erano stati regolarmente notificati al curatore del fallimento del coniuge della ricorrente e della s.n.c. Impresa Costruzioni Edili M. di N.M. & C. e che la notificazione degli avvisi doveva ritenersi regolare, dichiarando dovute le somme oggetto di lite.
Contro la sentenza A.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord S.p.A.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale P.M., ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo di ricorso, titolato «Violazione e falsa applicazione degli articoli 1306, cod. civ., 42, d.p.r. 29.9.1973, n. 600, 17, legge 13.4.1977, n. 114, e 6, Io c., legge 27.7.2000, n. 212, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.» lamenta che il giudice di appello abbia omesso di rilevare l’inopponibilità nei confronti della ricorrente della notificazione degli atti presupposti agli avvisi di mora, in quanto notificati presumibilmente al curatore del fallimento, non valendo dunque in tale ipotesi la rappresentanza del marito nei riguardi della moglie prevista dall’art. 17 della legge 13.4.1977, n. 114, con conseguente mancato perfezionamento del procedimento sanzionatone, del tutto a prescindere dalla possibilità di difesa avverso i soli avvisi di mora.
2. Il secondo motivo di ricorso, titolato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge 27.7.2000, n. 212, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. Motivo dedotto in via subordinata» lamenta che il giudice di appello abbia omesso di rilevare l’evidenziata carenza di indicazioni negli avvisi di mora opposti (segnatamente la sottoscrizione del responsabile del procedimento o di un suo delegato), assegnando a essi una natura privatistica prodromica all’esecuzione che essi non avrebbero, essendo invece atti amministrativi di carattere impositivo.
3. I controricorrenti hanno argomentato l’infondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto.
4. Il ricorso va respinto.
5. Il primo motivo è infondato. L’articolo 17, secondo comma, della legge 13.4.1977, n. 114 prevede che in ipotesi di dichiarazione congiunta dei coniugi, la notificazione della cartella dei pagamenti dell’Irpef iscritta nei ruoli sia eseguita nei confronti del marito (e per esso al curatore del suo fallimento nella specie), sicché alcuna violazione risulta sussistere. In ogni caso la natura solidale passiva dell’obbligazione dei contribuenti che, come nella specie, abbiano deciso di presentare una dichiarazione dei redditi congiunta comporta la piena legittimazione di ciascuno di essi a proporre opposizione alla pretesa tributaria, del tutto a prescindere dagli esiti che il procedimento abbia avuto nei riguardi di ciascuno di essi, financo se per uno di essi la pretesa sia divenuta definitiva (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 462 del 11/01/2018); ciò determina che l’eventuale omessa notificazione degli atti prodromici agli avvisi di mora all’odierna ricorrente, anche ove esistente, non avrebbe pregiudicato in alcun modo il suo diritto a proporre opposizione ai soli avvisi di mora (Sez. 5, Sentenza n. 23553 del 18/11/2015; Sez. 5, Sentenza n. 19896 del 15/09/2006). Ne deriva che, avendo la sentenza impugnata rilevato che, nel proporre opposizione, la Moggio ha mosso solo il rilievo formale, riproposto anche in questa sede, senza nulla contestare nel merito, la reiezione della pretesa è conforme a diritto.
6. Il secondo motivo è parimenti infondato, atteso che va data continuità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria non è richiesta, dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla I. n. 31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 4516 del 21/03/2012; Sez. 6-5, Ordinanza n. 13747 del 31/05/2013 Sez. 5, Ordinanza n. 11856 del 12/05/2017).
7. Le spese di questa fase seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di Equitalia Nord S.p.a. in euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, e in favore dell’Agenzia delle Entrate in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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