CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 settembre 2018, n. 22379
Esposizione ultradecennale all’amianto – Riconoscimento della rivalutazione contributiva – Domanda – Decadenza
Rilevato che
la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto, con sentenza n. 1357/2011, per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 639/1970, la domanda di D. S. finalizzata ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto ai sensi dell’art. 13, comma 8, L. 257/1992;
la Corte riteneva che, risultando lo S. in pensione già dal settembre 1992, egli, alla data (luglio 2006) di deposito del ricorso di primo grado, fosse decaduto, ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 639/1970, dalla possibilità di agire per il riconoscimento dell’incremento contributivo, a nulla valendo la proposizione di una nuova domanda per il medesimo beneficio;
lo S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico complesso motivo, resistito con controricorso dall’ente, poi illustrato da memoria;
Considerato che
con l’unico articolato motivo il ricorrente adduce, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 47 d.p.r. 639/1970, 47 d.l. 269/2003, 3 L. 350/2003 e 6 d.l. 103/1991, sottolineando come oggetto della presente domanda giudiziale non fosse la prestazione pensionistica, ma il beneficio di cui all’art. 13 comma 8 L. 257/1992;
il ricorso è fondato;
la Corte d’Appello ha affermato che, essendovi stata ammissione dello S., fin dal settembre 1992, al «trattamento anticipato di pensione» e considerando l’irrilevanza, al fine del venir meno di effetti decadenziali già verificatisi, di una «nuova domanda» (amministrativa) relativa al medesimo beneficio, doveva ritenersi irrimediabilmente superato, dal 1992 al luglio 2006, il termine massimo di cui all’art. 47 d.p.r. 639/1970 per la proposizione dell’azione giudiziale l’affermazione è erronea, in quanto, se è vero che la proposizione di una nuova domanda non consente l’esercizio di un diritto ormai decaduto (Cass. 12 gennaio 2016, n. 311; Cass. 19 aprile 2011, n. 8926), è consolidato l’orientamento per cui il beneficio di cui all’art. 13, comma 8, L. 257/1992 è autonomo rispetto al diritto a pensione (tra le molte: Cass. 311/2016 cit.; Cass. 30 giugno 2015, n. 13398; Cass. 4 aprile 2014, n. 7934), sicché vi è anche autonomia per quanto attiene alle rispettive decadenze ai sensi dell’art. 47 cit.;
pertanto non è corretto affermare che dal pensionamento abbia effetto il termine decadenziale per il diritto alla rivalutazione contributiva;
l’I.N.P.S. tenta di avvalorare la tesi per cui la Corte d’Appello avrebbe implicitamente ritenuto («pare avere ritenuto», si legge nelle difese dell’ente) che contestualmente alla domanda di pensione lo S. avesse presentato anche la domanda amministrativa per l’applicazione dei benefici previdenziali per esposizione ad amianto, ma si tratta di mera illazione, perché la Corte distrettuale nulla dice in proposito, avendo fatto essa riferimento solo all’avvenuto riconoscimento, dal 1992, della pensione;
deve inoltre tenersi conto che, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, rileva la data di presentazione dell’istanza di rivalutazione all’I.N.P.S. e non quella di inoltro della domanda all’I.N.A.I.L. (Cass. 8 settembre 2015, n. 17798);
l’errore di diritto commesso comporta la cassazione della sentenza con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per il consequenziale riesame, anche dell’eccezione di decadenza, alla luce del principio qui applicato;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.
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