CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2020, n. 7793
Tributi – Accertamento – Società di persone – Società semplice – Atto notificato al socio unico – Legittimità
Ritenuto che
In data 22.5.2009 l’Agenzia delle Entrate notificava a Z.C., socio unico della società semplice E., cancellata dal registro delle imprese in data 26.3.2007, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2006 con il quale disconosceva i costi dichiarati dalla società per l’anno di imposta in oggetto ed accertava la debenza di un imposta sostitutiva di euro 2.196.038.
Contro l’avviso di accertamento Z.C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza n.119 del 2011.
Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo accoglieva con sentenza n. 121 del 8.10.2012. Secondo il giudice di appello, poiché l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto ancora in vita la società E. s.s. alla data del 26.3.2007, non era legittimata ad agire nei confronti del socio per i debiti della società.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo deducendo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2267, 2312 e 2304, 2727 e 2729 cod.civ.; artt. 40 e 42 DPR 600/73, in combinato disposto in relazione all’art. 360 n.3 cod.proc.civ”, nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio non potesse notificare l’atto impositivo al socio allorché la società di persone risulti cancellata dal registro delle imprese in data antecedente alla emissione e notifica dell’atto impositivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
Considerato che
Il ricorso è fondato.
Non è controverso tra le parti che la cancellazione della E. s.s. dal registro delle imprese sia avvenuta in data 26.3.2007 e che l’atto impositivo sia stato notificato in data 22.5.2009 (pagg.3 e 6 controricorso; pag.5 ricorso). Con riguardo agli effetti della cancellazione dal registro delle imprese della società di persone, questa Corte ha affermato che, dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l’effetto di pubblicità dichiarativa che l’iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell’operatività sociale dopo l’avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell’art. 2191 cod. civ., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere. (Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625325 – 01). In altri termini, l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di cancellazione di una società di persone, avendo valore di pubblicità dichiarativa e non costitutiva, determina una presunzione di estinzione della società di persone, presunzione superabile con la prova che la società, pur dopo la cancellazione, ha continuato ad operare. A tale principio il giudice di merito non si è attenuto, avendo affermato la persistente esistenza della società di persone dopo la sua cancellazione poiché in tali termini si era espressa l’Agenzia delle Entrate, anziché verificare la sussistenza, negli atti di causa, di elementi idonei a provare che la società E. s.s. aveva continuato ad operare nonostante l’avvenuta cancellazione.
In ogni caso occorre considerare che i soci di una società di persone (ad eccezione del socio accomandante della s.a.s.) sono solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni, anche tributarie, contratte dalla società (art. 2267), per cui possono essere legittimamente destinatari degli avvisi di accertamento relativi a debiti tributari della società stessa, anche se non perenta.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.