CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 aprile 2020, n. 7796

Tributi – Società semplice – Estinzione – Debiti tributari riferiti alla società – Responsabilità dei soci – Notifica accertamento ai soci illimitatamente responsabili – Legittimità

Ritenuto che

L’Agenzia delle Entrate effettuava una verifica fiscale nei confronti di M. società semplice, accertando che per il periodo di imposta 2006 la società aveva indebitamente compensato una plusvalenza di euro 914.912 mediante l’utilizzazione di minusvalenza fittizia di pari importo generata nell’anno di imposta 2002, minusvalenza che veniva disconosciuta dall’Ufficio. Alla società M. erano stati precedentemente notificati i provvedimenti di rigetto della istanza di condono automatico a norma dell’art. 9 della legge 289 del 2002 (comprendente l’anno di imposta 2002) ed il provvedimento di annullamento della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2002 per ritenuta inesistenza della società. Poiché la società era formalmente cessata in data 23.3.2007 con la trascrizione nel registro della Camera di Commercio della dichiarazione di estinzione, l’Ufficio notificava a Z.C., in qualità di socio, titolare unico delle quote della estinta M. s.s., un avviso di accertamento del maggior reddito della società per l’anno di imposta 2006 di euro 914.912 soggetto ad imposta sostitutiva del 12,5% (prevista da art. 1 comma 116 l. n. 208 del 2015) pari ad euro 114.364, imposta di cui era chiamato a rispondere il socio illimitatamente responsabile per l’obbligazione tributaria della società di persone estinta.

Z.C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo rigettava con sentenza n.121 del 2011. Z.C. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che lo accoglieva con sentenza n. 44 del 15.2.2013. In particolare il giudice di appello riteneva il difetto di legittimazione passiva del ricorrente ad essere destinatario dell’avviso di accertamento impugnato in quanto Z., da quando era divenuto socio della M., non aveva personalmente compiuto alcuna operazione.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

Z.C. resiste con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Considerato che

1. Il primo motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod.proc.civ (art. 360 comma 1 n.3 cod.proc.civ ) nonché omessa motivazione su fatti dedotti, decisivi e controversi”, nella parte in cui ha affermato l’irrilevanza nel giudizio tributario della sentenza di patteggiamento emessa a carico di Z.C. nell’ambito del collegato procedimento penale a carico del Gruppo M.

Il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. A prescindere dalla rilevanza probatorio nel processo tributario della sentenza di patteggiamento pronunciata a carico del contribuente nel connesso procedimento penale, la censura è estranea alla ragione decisoria adottata dal giudice di appello, il quale ha accolto l’appello del contribuente non per ritenuta irrilevanza della pronuncia penale, ma perché ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva di Z.C. alla ricezione dell’avviso di accertamento a lui notificato, nonché per insussistenza della responsabilità solidale dello stesso in quanto non aveva personalmente compiuto operazioni riferibili alla società M.

2.Il secondo motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2267 e 2269 c.c.( art.360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ )”, nella parte in cui ha ritenuto che «le responsabilità accertate dall’Ufficio a carico della M. S.S. non sono addebitabili al socio qui ricorrente,per la inattività nel periodo in discussione: lo Z. non risulta avere compiuto alcuna operazione nel breve periodo decorrente dal 28.12.2006 al 23.3.2007».

La censura è fondata. A norma dell’art. 2267 cod.civ. tutti i soci della società semplice rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, sia che si tratti di soci che hanno agito in nome e per conto della società, sia che si tratti degli “altri soci”; questi ultimi possono limitare la propria responsabilità personale con apposito patto portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. A norma dell’art. 2269 il nuovo socio che entra a far parte di una società semplice già costituita risponde solidalmente con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Ne deriva che la motivazione del giudice di appello confligge palesemente con le norme citate: la circostanza che Z. non abbia compiuto personalmente operazioni nel periodo in cui è stato socio (unico) della società non ha alcuna incidenza sulla responsabilità solidale, personale ed illimitata dello stesso rispetto alle obbligazioni sociali; ugualmente il fatto che Z. sia diventato socio della M. s.s. in data 28.12.2006 non vale ad escludere la responsabilità personale del nuovo socio (unico) per le obbligazioni sociali sorte anteriormente al suo ingresso nella società.

3. Il terzo motivo deduce: “Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 2267 e 2312 cod.civ. (art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ )”, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva del contribuente rispetto all’avviso di accertamento notificatogli in data 22.5.2009 in quanto la società risultava estinta nel 2007.

Il motivo è fondato. L’avvenuta pregressa estinzione della società di persone rende non solo legittima ma doverosa la notificazione del successivo avviso di accertamento al socio responsabile solidale dei debiti tributari della società di persone a norma dell’art. 2267 cod.civ.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull’ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 25487 del 12/10/2018; pronunce successive conformi).

4. Il quarto motivo denuncia: “Motivazione omessa e/o carente intorno a fatti controversi (art. 360 comma 1 n.5 cod.proc.civ) e violazione e falsa applicazione (art. 360 n.3 cod.proc.civ) dell’art. 9 legge 289/2002”, nella parte in cui il giudice di appello ha omesso di considerare, pur menzionandola, la sentenza della C.T.R. che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società M. avverso i provvedimenti di rigetto della istanza di condono e di annullamento della dichiarazione dei redditi anno 2002, affermando che la richiesta di condono tombale avrebbe dovuto inibire alla Amministrazione il disconoscimento nell’anno di imposta 2006 delle minusvalenze intervenute nell’anno di imposta 2002 coperto da condono.

Il motivo è fondato. La laconica affermazione contenuta nella sentenza impugnata, alla quale è riferibile il motivo di censura in oggetto, è la seguente “la società esisteva nell’anno 2002 ed era stata estinta nell’anno 2007: la presentazione della domanda di condono tombale non consentiva la notifica dell’avviso di accertamento”. La motivazione, è priva di qualunque contenuto argomentativo ed obiettivamente inidonea ad esternare il percorso logico seguito dal giudice così da integrare la motivazione meramente apparente. L’affermazione che la mera presentazione della domanda di condono tombale per l’anno 2002 non consentiva la notifica dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, pare ignorare la circostanza, incontroversa tra le parti, che la predetta istanza di condono era stata rigettata dall’Ufficio, e che il ricorso proposto dalla società M. contro il diniego di condono era stato respinto dalla C.T.R. con sentenza n.34/50/2011, pure citato dal giudice di appello ma senza trarne alcuna conclusione.

In accoglimento dei motivi di ricorso secondo, terzo e quarto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.