CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32503

Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro – Reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa – Prova diretta dell’elemento della subordinazione

Rilevato che

1. P.M.C. adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Ancona per chiedere l’accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso col Comune di Ancona dal 2002 al 2007 sulla base di reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa di tipo professionale e la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

2. La domanda veniva respinta in primo grado. L’appello proposto dalla P. veniva accolto limitatamente al capo concernente la condanna al pagamento le spese di lite, che venivano compensate tra le parti. Per il resto, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza impugnata, ritenendo non comprovati effettivi poteri organizzativi e disciplinari del Comune e non concludenti le circostanze evidenziate a sostegno dell’appello, quali:

– la concomitanza della prestazione con gli orari di apertura degli uffici comunali, stante l’assenza di prova (e altresì di allegazione) circa l’esistenza di specifiche direttive o di modalità di verifica del rispetto degli orari, con la previsione di sanzioni in ipotesi di violazione;

– la partecipazione della ricorrente alla delegazione trattante per i rinnovi contrattuali, che potrebbe spiegarsi anche con la semplice violazione – da parte dell’Ente locale – delle previsioni contrattuali che riservano la composizione della delegazione al personale dipendente;

– la partecipazione ai lavori delle conferenze di servizi in materia di igiene e ambiente, non essendo nemmeno stato allegato quale fosse il ruolo rivestito (l’appellante si era limitata ad affermare apoditticamente che avrebbe assunto impegni poi contratti dall’ente, senza alcuna specificazione o chiarimento in ordine a come e con quali contenuti ciò sarebbe avvenuto);

– i documenti indicati come significativi dell’imposizione di direttive, che in realtà recano la mera indicazione di obiettivi e modalità, compatibili con la necessaria coordinazione funzionale del prestatore d’opera, come chiarito anche da Cass. n. 26986 del 2009;

– la restituzione, previa correzione, di documenti predisposti dalla ricorrente, circostanza che non è di per sé manifestazione dell’assoggettamento a supremazia gerarchica, comprovando solo l’esistenza della responsabilità facente capo al funzionario incaricato, che si avvaleva della collaborazione della P.;

– l’assunzione, da parte del Comune, dei costi per un corso di aggiornamento della P., stante il carattere isolato dell’iniziativa, non indicativa dell’esistenza di obblighi di istruzione o espressione dell’inserimento della collaboratrice nella struttura operativa dell’ente.

3. Per la cassazione di tale sentenza la P. propone ricorso affidato a due motivi, Resiste con controricorso il Comune di Ancona.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente, premesso di essere stata stabilizzata dal Comune di Ancona con assunzione a tempo indeterminato in data 2 maggio 2010 a seguito di ulteriori periodi di lavoro svolti alle dipendenze dell’ente locale mediante contratti di collaborazione professionale, denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione di legge in relazione all’art. 14, comma 6, legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 107 decreto legislativo n. 267 del 2000 (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc civ.). Con tali norme è previsto che alle conferenze di servizi possono partecipare esclusivamente dipendenti delle amministrazioni comunali e provinciali. La sentenza impugnata non ha debitamente considerato che la ricorrente era stata delegata a partecipare alla conferenza per quanto di competenza del servizio e quale soggetto titolare di potere decisionale per l’ente rappresentato. Analoghe considerazioni valgono per la partecipazione alle conferenze dei servizi nel contesto del procedimento concernente le bonifiche dei siti contaminati.

2. Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto un dato neutro la circostanza che il Comune avesse pagato la spesa dei corsi di aggiornamento alla ricorrente. Si trattava della spesa relativa alla formazione del personale; in tal modo, l’Ente locale aveva considerato la ricorrente al pari di una dipendente. Parimenti errato è non avere considerato che le attività descritte nei documenti sono quelle proprie del funzionario inquadrato in categoria D3.

3. Il ricorso è infondato.

4. Va premesso che la domanda proposta dalla P. non verte sul carattere abusivo della reiterazione del termine o su vizi genetici dei contratti stipulati tra le parti, ma sulla considerazione che il rapporto, costituito formalmente tra le parti in forma di collaborazione continuata e continuativa, avrebbe assunto, nel suo momento funzionale, i tratti del rapporto di lavoro subordinato, avendo la P. espletato mansioni proprie del funzionario inquadrato in posizione D3; da qui la pretesa di vedere riconosciute le differenze retributive ex art. 2126 cod. civ.

5. In via generale, va osservato che la recente giurisprudenza della Corte ha affermato che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell’articolo 2126 cod. civ., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass. n. 9591 del 2018 e 3384 del 2017).

5.1. E’ stato osservato da questa Corte che la qualificazione giuridica di contratto d’opera o per prestazioni professionali data dall’amministrazione è sempre suscettibile di verifica giurisdizionale, atteso che una diversa esegesi risulterebbe costituzionalmente illegittima (cfr. Corte cost. n. 115/94). In altre parole, non esiste una presunzione relativa (o, men che meno, assoluta) di conformità della natura giuridica del rapporto al nomen iuris attribuitogli dall’amministrazione. A sua volta la difformità tra qualificazione giuridica del rapporto e suo reale svolgimento può emergere indifferentemente dalla prova diretta dell’elemento della subordinazione o da quella indiziaria attraverso indici rivelatori (cfr., ex aliis, Cass. n. 10971 del 2002; Cass. n. 5214 del 1998).

6. Difatti, l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse (Cass. 5645 del 2009). Ove poi si tratti di un caso di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell’attività svolta, la sussistenza dell’essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. n. 13858 del 2009).

7. Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso, alla stregua delle allegazioni di parte ricorrente e dell’esame della documentazione prodotta, con motivazione congrua, basata sull’analisi delle singole circostanze poste a fondamento della domanda, che fosse stato dimostrato l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del Comune o che, comunque, la ricorrente avesse provato, mediante gli indici sussidiari, il suo pieno inserimento nell’organizzazione dell’ente pubblico.

8. Con riguardo ai presunti vizi motivazionali ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (censura proposta con entrambi i motivi di ricorso), è sufficiente rilevare che la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012. Trova dunque applicazione il nuovo testo dell’ 360, secondo comma, n. 5, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134. L’intervento di modifica del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, In sede di legittimità, sulla motivazione di fatto.

8.1. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053 le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione anzidetta deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciarle in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. A seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).

8.2. Con la medesima sentenza, le Sezioni Unite hanno chiarito, con riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio facti, che il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (sent. 8053/14 cit.).

9. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza ha dato conto, puntualmente, delle ragioni poste a base del decisum. La motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori. La censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolve, invece, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della causa.

10. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

11. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Il raddoppio del contributo unificato costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa. Tale previsione si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorri dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.