CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39949 – Il ricorso in cassazione è inammissibile per difetto di specificità qualora il ricorrente omette, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di trascrivere il contenuto del ricorso proposto davanti al Tribunale nonché il contenuto dell’atto con il quale ha adito il Collegio arbitrale, adempimenti questi indispensabili al fine della verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo ricorso per cassazione, senza il sussidio di altre fonti, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo