CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40005
Agevolazioni contributive – Domanda – Onere della prova della ricorrenza dei relativi presupposti – Prescrizione dell’azione di recupero
Con ricorso del 31.3.16 la corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del tribunale di Teramo del 10.3.15 che aveva condannato la società in epigrafe al pagamento in favore dell’INPS dei contributi, per recupero – a seguito di decisioni della commissione Europea numero 128 del 11/09 su agevolazioni contributive contratto formazione lavoro dal maggio 96 al dicembre 2000 – di euro 93244 per sorte capitale e 41537 per interessi, ed aveva rigettato la domanda di manleva proposta verzo lo Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In particolare la sentenza ha applicato il termine decennale ex articolo 2946 c.c. per il recupero degli aiuti di Stato ed ha ritenuto gravare sull’impresa che chiedeva l’agevolazione l’onere della prova della ricorrenza dei relativi presupposti.
Avverso tale sentenza ricorre l’impresa’ per due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso; l’Avvocatura dello Stato si è costituita al fine di discutere in eventuale udienza.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 3 commi 9 e 10 legge 335 del 95, 2946 c.c., 12 preleggi e 87 trattato UE e giurisprudenza UE sulla prescrizione, per avere la corte territoriale trascurato la quinquennalità del termine di prescrizione dell’azione di recupero, sebbene ciò abbia carattere discriminatorio rispetto alle ordinarie prescrizioni.
Il motivo è infondato. Questa Corte ha del resto già ritenuto (Sez. L, Sentenza n. 13479 del 30/06/2016, Rv. 640407 – 01; Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012) che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli arti. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999, siccome interpretati dalla giurisprudenza comunitaria, le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio, mentre il periodo limite decennale ex art. 15 cit. riguarda l’esercizio dei poteri della Commissione circa la verifica di compatibilità dell’aiuto e l’eventuale decisione di recupero; per contro, non possono ritenersi applicabili né il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., atteso che lo sgravio contributivo opera come riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva e l’ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente goduti, non può conseguentemente definirsi attore in ripetizione di indebito oggettivo, né il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995, dal momento che, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale e potendo invece l’incompatibilità comunitaria riguardare qualsiasi tipo di aiuto, non è possibile assimilare l’azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l’azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda, in quanto la previsione dell’art. 2946 c.c. esclude la sussistenza di alcuna lacuna normativa.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 2697 c.c., per violazione delle regole sulla onere della prova.
Il motivo è infondato. Richiamato il principio secondo cui, nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per indebita fruizione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21898 del 26/10/2010, Rv. 615078 – 01), va ribadito che la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio e la sua conseguente non recuperabilità siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non può alterare i termini della ripartizione dell’onere probatorio, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012).
Infine, deve rilevarsi che questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 6756 del 04/05/2012, Rv. 622557 – 01) ha affermato che, in ragione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 88 TCE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento l’eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia (nella specie, di aiuti all’occupazione), dovendosi altresì considerare irrilevanti sia l’esistenza di eventuali disposizioni legislative nazionali che disciplinato gli aiuti, poi giudicati illegittimi, sia eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, in quanto la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di portata comunitaria è di spettanza esclusiva della Commissione.
Peraltro, non solo l’eventuale affidamento del beneficiario delle somme non può precluderne la ripetizione, ma resta esclusa anche la possibilità di chiedere le medesime somme a titolo di risarcimento del danno, in quanto altrimenti verrebbe meno l’effettività della disciplina comunitaria.
Spese secondo soccombenza. Nulla per spese per la Presidenza del Consiglio, che non ha svolto attività difensiva.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 10000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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