CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4349

Tributi – ICI – Attribuzione d’ufficio della rendita catastale – Applicazione retroattiva

Rilevato che

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI relativo all’anno di imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava l’atto impositivo sulla ritenuta inapplicabilità retroattiva della rendita catastale attribuita d’ufficio nell’anno 2009 agli immobili di proprietà della predetta società;

– avverso tale statuizione l’Ente comunale propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che

1. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 336 e 337 della legge n. 311 del 2004, sostenendo che aveva errato la CTR ad escludere l’applicabilità retroattiva della rendita catastale attribuita d’ufficio nell’anno 2009 agli immobili di proprietà della società contribuente, manifestamente fondato e va accolto.

2. In punto di fatto deve osservarsi che sono circostanze pacifiche tra le parti che:

a) la società contribuente è proprietaria di un impianto di produzione di energia elettrica insistente nel territorio del comune di Trecchina, in relazione al quale, in mancanza di attribuzione di rendita catastale, trattandosi di immobile non dichiarato in catasto, provvedeva al pagamento dell’ICI sulla base dei valori di bilancio attribuiti all’immobile, in ossequio al disposto di cui all’art. 5, comma 3, deldlgs. n. 504 del 1992;

b) che con comunicazione del 16/11/2007 l’ente comunale invitò la predetta società, ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 (c.d. Finanziaria 2005) a dichiarare l’immobile in catasto e a richiedere l’attribuzione della relativa rendita;

c) che in difetto di spontaneo adempimento da parte della società proprietaria nel termine previsto dalla predetta disposizione, il Comune chiese ed ottenne dall’Agenzia del territorio l’iscrizione in catasto dell’immobile, effettuato in data 10/03/2009;

d) che le risultanze del classamento dell’immobile (in categoria D) e la relativa rendita vennero comunicate alla predetta società in data 27/06/2009;

e) che, pertanto, con l’atto impugnato l’ente comunale provvide anche per l’anno 2007 a richiedere alla società proprietaria dell’immobile il pagamento della differenza dell’ICI pagata rispetto a quella dovuta sulla base della rendita catastale attribuita, in forza del disposto del comma 337 dell’art. 1 della legge citata.

3. Ciò precisato in punto di fatto, in diritto pare opportuno trascrivere il contenuto delle disposizioni citate.

Il comma 336 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 stabilisce: «I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni dì fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni».

Il comma 337 così recita: «le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1″ gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1″ gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune».

4. Orbene, tale ultima disposizione è assolutamente chiara nel far retroagire gli effetti fiscali delle rendite catastali attribuite con le modalità di cui al precedente comma, con due diverse alternative decorrenze: la prima, dal 1″ gennaio dell’anno successivo alla data a cui, nella richiesta inviata al proprietario dell’immobile, il comune riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale; la seconda, al primo gennaio dell’anno di notifica della predetta richiesta che non contenga alcuna indicazione sulla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

5. Così ricostruito il quadro fattuale e normativo della vicenda in esame, osserva il Collegio che, seppur la CTR abbia correttamente rilevato che l’ente comunale «in sede di controllo della congruità del valore dichiarato operò del tutto correttamente promuovendo la corretta attribuzione della rendita catastale», ha sicuramente errato là dove ha sostenuto che il comune «non poteva in alcun modo utilizzare nell’avviso impugnato il valore attribuito nel 2009 agli immobili oggetto di imposizione per il calcolo dell’imposta relativa al 2008 in assenza di specifica norma autorizzativa in tal senso» (sentenza,pag. 5). Edha altresì errato là dove ha affermato che la citata disposizione, riferendosi «agli immobili non dichiarati o alla sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie», non era applicabile al caso di specie, nonostante non ricorresse alcuna delle predette condizioni.

5.1. Orbene, così statuendo la CTR ha male interpretato il disposto di cui al comma 337 dell’art. 1 della Finanziaria 2005, di inequivocabile portata retroattiva, ovviamente alle condizioni e nei termini ivi espressamente previsti, che sono quelle ricorrenti nel caso di specie.

Invero, la CTR confonde tra immobili dichiarati ai fini ICI, come quelli di proprietà della società contribuente, ed immobili dichiarati in catasto, tra i quali non erano ricompresi quelli oggetto dell’accertamento impugnato, com’è pacifico tra le parti e reso evidente dal fatto che la società contribuente pagava l’ICI non in relazione al valore catastale, che gli immobili non possedevano, ma sulla base del valore di bilancio degli stessi. Pertanto è errato sostenere, come hanno fatto i giudici di appello, l’inapplicabilità al caso di specie della menzionata disposizione.

6. Dall’accoglimento del motivo di ricorso in esame, per le ragioni spiegate, discende l’assorbimento del secondo motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, come interpretato da questa Corte (Cass. Sez. U., n. 3160 del 2011  e numerose successive pronunce conformi delle sezioni semplici) sostenendo che l’applicazione retroattiva della rendita catastale discenderebbe comunque dalla natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della stessa.

7. A questo punto, poiché la causa può essere decisa nel merito exart. 384 cod.proc. civ., vanno esaminate le questioni concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie che, dedotte come motivi di appello dalla società contribuente, sono state ritenute assorbite dalla CTR ma riproposte nel presente giudizio.

8. Ha dedotto la controricorrente l’illegittimità della sanzione irrogatale per il parziale versamento dell’ICI, sostenendo, al riguardo, che nella specie difetta il requisito soggettivo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997.

9. Il motivo è infondato. La predetta disposizione al comma 1, prima parte, applicabile la caso di specie, stabilisce che «Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Sulla base di tale inequivoco dettato normativo questa Corte ha affermato che «In tema di illecito tributario, l’applicabilità della sanzione amministrativa presuppone che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) del contribuente sia almeno colposo e cioè, caratterizzato da una sua negligenza o imperizia o inosservanza di obblighi tributari» (Cass. n. 17626 del 2014;conf.Cass. n. 11433 del 2015n. 6930 del 2017), essendo esclusa «l’applicabilità della sanzione amministrativa prevista per la violazione di norma tributarie (…) non soltanto in caso di impossibilità oggettiva e non imputabile di esecuzione della prestazione, ma anche in rutti i casi in cui la violazione – e cioè il non adempimento o il non esatto adempimento dell’obbligazione tributaria – non possa essere considerata quanto meno colposa. La nozione di colpa può essere ricavata dalla nozione legislativa di colpa grave espressamente enunciata al medesimo art. 5, comma 3 è comunque necessario che si possa parlare di negligenza o imperizia nel comportamento del contribuente e di inosservanza di obblighi tributari, compresi quelli relativi alle modalità di versamento del tributo» (Cass. 17626/2014 cit., in motivazione; v. anche, da ultimo, Cass. n. 13356 del 2018 di questa Sottosezione). Ne consegue che nella fattispecie in esame non è neppure ipotizzabile l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo alla controricorrente per avere tardivamente effettuato il versamento dell’ICI alla quale era tenuta in base ad una disposizione di legge il cui contenuto, come innanzi spiegato (v. par. 4), è assolutamente inequivoco e la pretesa fiscale conosciuta dalla società contribuente già dal 2007, a seguito della comunicazione del 16/11/2007 con cui l’Ente comunale invitò la predetta società, ai sensi dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004 (c.d. Finanziaria 2005) a dichiarare l’immobile in catasto e a richiedere l’attribuzione della relativa rendita; invito rimasto ingiustificatamente e, quindi, colpevolmente inadempiuto da parte della predetta società.

10. Quanto più volte sopra ribadito circa la chiarezza del contenuto delle disposizioni tributarie che vengono in rilievo nel presente giudizio rende all’evidenza infondato il motivo con cui la controricorrente ha dedotto l’inapplicabilità delle sanzioni exart. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 199710, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

11. Conclusivamente, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente.

12. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei giudizi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese processuali dei giudizi di merito.