CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3728
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate notificato a mezzo posta – Deposito ricevuta di spedizione – Distinta delle raccomandate postali, recante il timbro a secco dell’ufficio – Validità
Rilevato che
– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF relativo all’anno d’imposta 2007, emesso sulla scorta delle risultanze degli studi di settore, con la sentenza impugnata la CTR della Calabria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole pronuncia di primo grado per l’omesso deposito della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello;
– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimato con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che
1. E’ fondato e va accolto il motivo di ricorso con il quale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 22, comma 1, 27 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello dell’ufficio per omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale nonostante il deposito della distinta/elenco delle raccomandate postali, recante il timbro a secco dell’ufficio, attestante l’avvenuta tempestiva presentazione del plico all’ufficio postale di spedizione.
2. Premesso, preliminarmente, che è del tutto infondata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, atteso che lo stesso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia, essendo peraltro denunciato un error in procedendo in relazione al quale la Corte ha accesso diretto agli atti processuali (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e, in caso analogo a quello qui vagliato, Cass. n. 26799 del 2017 di questa Sottosezione), deve ricordarsi che è principio giurisprudenziale assolutamente pacifico e dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui «Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale» (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016). Peraltro, «La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poiché si riferisce all’attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 – Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell’atto stesso, esistendo la possibilità d’identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen.,10.1. 1989 – Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 – Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 – Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull’accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 – Cass. pen. 1988, 826, s.m.)» (Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017, par. 5.9, v. anche par. 5.10).
4. Ciò posto in diritto, deve osservarsi, in fatto, che nel caso di specie risulta dagli atti processuali che la sentenza di primo grado venne pubblicata in data 17/09/2014 e pertanto il termine lungo di impugnazione di sei mesi ex art. 327 cod. proc. civ. andava a scadere il 17/03/2015. Risulta altresì che l’amministrazione finanziaria unitamente al ricorso d’appello depositò nella segreteria della Commissione tributaria regionale, oltre all’avviso di ricevimento della raccomandata postale, anche l’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione all’ufficio postale di Cosenza in data 16/03/2015, corredato di timbro a secco dell’Ufficio. Elenco nel quale risulta ricompresa, oltre alla raccomandata spedita al difensore del M., anche quella inviata a quest’ultimo, il cui numero corrisponde a quello riportato sull’avviso di ricevimento pure prodotto in giudizio.
5. Orbene, dal predetto elenco risulta che il timbro a secco dell’ufficio postale di spedizione, perfettamente leggibile, riporta una data, quella del 16/03/2015, anteriore alla scadenza del termine di impugnazione sopra indicato. Inoltre, per quanto detto sopra, non solo non è necessaria l’apposizione anche della sottoscrizione dell’ufficiale postale ma, quanto alla corrispondenza del destinatario dell’atto indicato sul predetto elenco, i dubbi prospettati dai giudici di appello potevano essere superati con il semplice raffronto del numero della raccomandata indicata nell’elenco e quello riportato nell’avviso di ricevimento, che sono del tutto identici.
6. A quanto fin qui detto deve aggiungersi che risulta ampiamente rispettato anche il termine di trenta giorni previsto dall’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992 (cui fa rinvio il comma 2 dell’art. 53 del medesimo decreto legislativo) per la costituzione in giudizio del ricorrente, nella specie effettuata in data 15/04/2015.
7. Conclusivamente, quindi, dall’accoglimento del ricorso discende la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame nel merito della vicenda processuale, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 20963 del 1° luglio 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19871 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18007 depositata il 6 giugno 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19371 - In tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello dell'Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23468 - L'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 luglio 2022, n. 23550 - Non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello il fatto che l’appellante, al momento della costituzione (che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…