CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3754
Tributi – Avviso di accertamento – Notifica – Irreperibilità relativa del destinatario – Comunicazione di deposito presso la casa comunale – Prova – Deposito avviso di ricevimento della raccomandata della comunicazione – Omissione – Vizio di notifica – Nullità dell’atto
Rilevato
che il contribuente Z.F. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, di rigetto dell’appello da lui proposto avverso una sentenza della CTP di Ragusa, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP 2009;
Considerato
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 140 cod. proc. civ. e degli artt. 8, 4 e 14 della legge n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., non essendo condivisibile quanto sostenuto dalla CTR, secondo cui, per la ritualità della notifica, era richiesta solo la prova della spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito e non la prova del suo ricevimento da parte del destinatario;
che, con il secondo motivo, il contribuente lamenta violazione artt. 149 e 160 cod. proc. civ.; art 6 dello statuto del contribuente ed artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l’amministrazione finanziaria era tenuta ad assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati; al riguardo, dal combinato disposto degli artt. 14 della legge n. 890 del 1982 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 emergeva l’imprescindibilità del rinvio all’art. 140 cod. proc. civ., alla stregua del quale, se non era possibile eseguire la consegna di un atto per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139, l’ufficiale doveva depositare la copia nella casa del Comune dove la notificazione doveva eseguirsi; affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario e dare notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento, si che la notifica si perfezionava per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, che consentiva la verifica che l’atto fosse pervenuto nella sua sfera di conoscibilità; e la mancanza di tale avviso determinava la nullità dell’attività notificatoria eseguita;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che i due motivi di ricorso proposti dal contribuente, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;
che, invero, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2683 del 2019; Cass. n. 5077 del 2019; Cass. n. 16601 del 2019), innovando rispetto ad un precedente orientamento (cfr., ex multis, Cass. n. 4043 del 2017), ritiene che la comunicazione di avvenuto deposito nella casa comunale di un avviso di accertamento, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, dev’essere inviata a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della legge n. 890 del 1992, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e detto adempimento è stato ritenuto indispensabile sia dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 258 del 2012) che dal legislatore (art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell’art. 26 ultimo comma del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 600 del 1973)), al fine di assicurare l’effettiva conoscibilità, da parte del destinatario, dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale; era peraltro necessaria una lettura omogenea ed unitaria del sistema di notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario diretta ovvero a mezzo del servizio postale, si che, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, di cui all’art. 8 della citata legge n. 890 del 1992, è necessario che la parte fornisca la prova dell’effettivo e regolare invio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. “C.A.D.”); e detta verifica presuppone l’esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che le modalità d’invio e ricezione di detta seconda raccomandata dovranno essere verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile;
che, nella specie, non è contestato che l’Agenzia delle entrate non ha prodotto copia dell’avviso di ricevimento, attestante l’avvenuto invio al contribuente della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), si che la notifica dell’avviso di accertamento impugnato è da ritenere non essersi mai perfezionata, con conseguente accoglimento del ricorso del contribuente e declaratoria di legittimità dell’impugnazione da lui proposta avverso l’avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP anno 2009;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata e gli atti rimessi alla CTP di Ragusa, perché esamini il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP anno 2009;
che, tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale verificatasi in materia, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
accoglie il ricorso del contribuente; cassa la sentenza impugnata e rimette gli atti alla CTP di Ragusa, affinché esamini il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP anno 2009, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
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