CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3819 – Ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’asseto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa