CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 610
INPS – Restituzione delle somme versate in parziale adempimento di crediti contributivi iscritti a ruolo a carico del de cuius – Domanda – Individuazione del soggetto legittimato rispetto alla ripetizione dell’indebito oggettivo
Rilevato che
La Corte d’appello di Ancona con sentenza n. 559 del 2012, riformando la sentenza del Tribunale ha accolto l’appello proposto dall’Inps nei confronti di C. e G. G. (eredi di G. G.) con ciò rigettando la domanda proposta dagli stessi al fine di ottenere dall’Inps e dal concessionario per la riscossione la restituzione delle somme versate in parziale adempimento di crediti contributivi iscritti a ruolo a carico del de cuius e che i ricorrenti ritenevano prescritti;
il Tribunale di Ascoli Piceno, su sollecitazione dei ricorrenti, aveva chiamato in causa la s.p.a. S.C.C.I. cessionaria dei crediti dell’Inps; la Corte territoriale ha ritenuto fondato l’appello proposto dall’Inps in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva derivante dalla cessione dei crediti realizzata in favore di S.C.C.I. s.p.a. ex art. 13, commi 6° e 7°, I. n. 448 del 1998 ed ha tratto il convincimento che l’unico legittimato passivo fosse il soggetto cessionario; avverso tale sentenza ricorrono per cassazione C. e G. G. sulla base di quattro articolati motivi: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod.proc.civ., nonché vizio di ultra e/o extra petizione e violazione della legge processuale, posto che l’INPS non aveva mai affermato l’esclusiva legittimazione passiva di S.C.C.I. s.p.a.; b) violazione dell’art. 2909 cod.civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla circostanza che già dal primo grado era stato definitivamente accertato che, ferma restando l’avvenuta cessione, le somme incassate dal concessionario per la riscossione erano state riversate all’Inps di Ascoli Piceno ex art. 22 d.lgs. n.112 del 1999; 3) violazione e o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., posto che l’Inps non aveva mai contestato di essere stato destinatario del versamento né aveva offerto prova in tal senso; 4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e o falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, I. n. 335 del 1995 nonché dell’art. 13, comma 8, I. n. 448 del 1998 laddove la sentenza impugnata aveva accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva da parte dell’Inps in favore della sola S.C.C.I. s.p.a.; l’Inps resiste con controricorso;
Considerato che
Il primo motivo non è fondato nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 112 e 345 cod.proc.civ. in quanto la Corte d’appello avrebbe sollevato d’ufficio la questione della legittimazione passiva esclusiva in capo a S.C.C.I. s.p.a. in difetto di relativa eccezione da parte dell’Inps, dal momento che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. 11744 del 2018; Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016) giacche, la legittimazione ad agire o a resistere, al contrario della legittimazione intesa quale titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore o non possa esercitarsi nei riguardi del convenuto, mentre la titolarità del diritto sostanziale attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda per cui i due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi;
gli ulteriori motivi, chiaramente connessi, sono fondati nei sensi che seguono: emerge dalla sentenza di primo grado, debitamente riportata in ricorso ed allegata agli atti, che era stato accertato il fatto che la Ancona Tributi, quale concessionario delegato alla riscossione del pagamento, aveva versato le somme pagate all’Inps di Ascoli Piceno e non alla S.C.C.I. s.p.a.;
questa Corte di cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Cass. n. 25170 del 2016); tale principio, concernente la legittimazione passiva dell’accipiens, è fermo nella giurisprudenza della S.C. e trova fondamento nella formulazione letterale dell’art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell’obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell’obbligazione;
la sentenza impugnata, tralasciando di considerare l’aspetto pregnante, ai fini della individuazione del soggetto legittimato passivamente negazione di cui all’art. 2033 cod.civ., della rilevanza della effettiva percezione del pagamento da parte dell’Inps di Ascoli Piceno, ha invece proceduto alla individuazione di tale soggetto legittimato rispetto alla ripetizione dell’indebito oggettivo basandosi solo sul contenuto dell’astratta previsione dell’art. 13 della I. n. 448 del 1998 che regola i rapporti tra l’Inps ed il cessionario; da qui deriva la violazione della previsione contenuta nell’art. 2033 cod.civ. e la erroneità della pronuncia; che ha ravvisato nella sola S.C.C.I. s.p.a. il soggetto legittimato passivo con esclusione quindi dell’INPS;
la sentenza impugnata va quindi cassata ed il giudizio va rinviato per la sua prosecuzione alla Corte d’appello di Bologna che farà applicazione del principio sopra indicato, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.