CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 612
Rapporto di lavoro – Ritenute fiscali e contributive – Restituzione delle somme indebitamente percepite – Revoca del decreto ingiuntivo
Rilevato che
1. P.I. spa chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Grosseto decreto con il quale veniva ingiunto a F.P. il pagamento di euro 40.906,25 a titolo di restituzione delle somme indebitamente percepite in virtù di una pronuncia di primo grado, successivamente riformata in seconde cure;
2. lo stesso Tribunale, in parziale accoglimento dell’ opposizione della F., revocava il decreto ingiuntivo e condannava la predetta al pagamento, in favore di P.I. s.p.a., della minor somma di euro 29.897,20 oltre interessi legali;
3. la Corte di appello di Firenze, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame della società per non avere lo stesso ragionevole probabilità di accoglimento, osservando che: a) per le ritenute fiscali e contributive, corrisposte dalla società quale sostituto di imposta, il datore di lavoro aveva adempiuto un’obbligazione propria e non, quale rappresentante, un’obbligazione del dipendente; b) per i contributi e per le ritenute fiscali, il datore di lavoro era l’unico legittimato a chiederne la restituzione, potendo ripetere l’indebito nei confronti della lavoratrice nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultima;
4. avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione P.I. spa affidato a quattro motivi, cui ha resistito la F., che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.;
Rilevato che
1. va dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché è impugnata l’ordinanza di inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell’art. 348 bis/ter c.p.c. e non la sentenza del Tribunale di Grosseto ed anche perché il ricorso è stato notificato ben oltre il termine di 60 giorni dall’udienza in cui è stata data lettura del dispositivo (cfr. Cass. 5.7.2018 n. 17716);
2. invero, come bene evidenziato dal precedente di legittimità richiamato in relazione ai termini di impugnativa, “quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. solo qualora risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell’ordinanza di inammissibilità; pertanto, nell’ipotesi in cui l’ordinanza sia stata letta in udienza, si applica il termine breve previsto dall’art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dall’udienza stessa, atteso che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma esonerano la cancelleria da ogni ulteriore comunicazione, ritenendosi, con presunzione assoluta di legge, che il provvedimento sia conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo“;
3. nella specie a fronte di lettura dell’ordinanza all’udienza del 25.2.2014, il ricorso è stato notificato in data 10.7.2014;
4. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo;
5. si applica il disposto di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, commalbis, del citato o D.P.R..