CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2019, n. 632

Tributi – Cartella di pagamento – Notifica diretta a mezzo posta – Validità

Fatti e ragioni della decisione

L.S.L., L. e Associati propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro Equitalia Servizi di Riscossione spa, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe con la quale era stato respinto l’appello avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la legittimità dell’intimazione di pagamento emessa a carico della parte contribuente, ritenendo la notifica della cartella ad essa propedeutica pienamente valida, ancorché effettuata a mezzo posta dal concessionario stesso ed in mani di persona addetta alla casa, ufficio o azienda e senza l’invio della seconda raccomandata. Riteneva, ancora, l’inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa impositiva, la stessa risultandosi cristallizzata con la mancata impugnazione nei termini, parimenti ritenendo la novità delle questioni esposte per la prima volta in memoria rispetto al thema decidendum fissato con l’atto introduttivo.

Equitalia Servizi spa non si è costituita.

La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 dPR n. 602/1973 e 14 l. n. 890/1982. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 26 cv. 1 dPR n. 602/1973, 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Con entrambe le doglianze la ricorrente prospetta il vizio della sentenza impugnata, poiché avrebbe errato la CTR nell’escludere l’illegittimità della notifica diretta a mezzo posta effettuata dall’agente della riscossione e nel non ritenere che detta notifica fosse disciplinata dalle disposizioni relative alla notifica degli atti processuali effettuata dall’ufficiale giudiziario.

Con il terzo motivo si deduce la violazione della l. n. 241/1990 e dell’art. 7 l. n. 212/2000 La CTR avrebbe errato nel ritenere inammissibile la censura relativa al computo degli interessi contenuto nella cartella, dovendo l’Ufficio indicare il tasso applicato nel calcolo degli interessi e la decorrenza degli stessi.

I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.

Ed invero, essendo pacifico che l’agente della riscossione abbia provveduto alla notifica diretta a mezzo del servizio postale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, della prodromica cartella di pagamento, v’è da osservare che “Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario. Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)” (Cass. ord. n. 3254/16)” (cfr. Cass. n. 802 del 2018).

Orbene, nel caso di specie, in cui la cartella di pagamento era stata notificata in via diretta dall’agente della riscossione per posta ordinaria e correttamente consegnate al soggetto addetto alla casa, ufficio azienda, la CTR si è pienamente conformata ai principi giurisprudenziali sopra ricordati, ritenendo insussistente, nel caso di specie, l’obbligo per l’agente postale di osservare le disposizioni di cui all’art. 139 c.p.c. e di effettuare un secondo invio raccomandato in favore del contribuente.

Né assume rilievo la previsione di cui all’art. 26 c. 1 bis dPR n. 602/1973, aggiunta dal D.L. n. 78/2010, la stessa riferendosi alla ulteriore possibilità, conferita all’agente della riscossione, di eseguire la notifica della cartella con le forme di cui al dPR n. 68/2005, a mezzo posta certificata, escludendo l’applicazione tema di notifica – diretta a mezzo posta da parte del medesimo agente della riscossione.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha colto la ratio della pronunzia che ha dichiarato l’inammissibilità delle ulteriori domande, in quanto correlate all’impossibilità di prospettare vizi propri della cartella, ritualmente notificata, in occasione della successiva notifica dell’intimazione di pagamento, fra i quali quello relativo al computo degli interessi, non impugnando la statuizione sul punto espressa dalla CTR.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese, dando atto ai sensi dell’art. 13 c. 1 quater dPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto ai sensi dell’art. 13 c. 1-quater dPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (principale a norma del comma 1-bis dell’art. 13 comma 1-quater dPR n. 115/2002.